La Corte Cost. con sentenza 8 luglio 2009, n.214, in tema di contratti a tempo determinato, ha chiarito che nell’indicazione delle ragioni di carattere sostitutivo deve risultare per iscritto anche il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione. Infatti, considerato che per “ragioni sostitutive” si debbono intendere motivi connessi con l’esigenza di sostituire uno o piè lavoratori, la specificazione di tali motivi implica necessariamente anche l’indicazione del lavoratore o dei lavoratori da sostituire e delle cause della loro sostituzione. Pertanto, poiché l’indicazione del nominativo del lavoratore sostituito è un obbligo (implicito) di legge, nessuna violazione – neppure in termini di lesione del diritto alla privacy – può essere attribuita al datore di lavoro che inserisca, nei contratti a tempo determinato i nominativi dei lavoratori sostituiti.