In considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’esigenza di superare lo stato di emergenza con disposizioni coerenti con una progressiva ripresa di tutte le attività in via ordinaria, il Governo, attraverso il Decreto-Legge 24 marzo 2022 n. 24, ha provveduto ad aggiornare le modalità delle misure di contrasto e prevenzione previste dalle disposizioni in essere.
Tra quelle di maggior rilievo, si segnalano:
SMARTWORKING
Sono prorogate fino al 30 giugno 2022:
– le disposizioni in tema di lavoro agile semplificato o emergenziale, che ne consentono il ricorso anche in assenza degli accordi individuali (ex art. 90 co. 3 e 4 D.L. 34/2020);
– le disposizioni inerenti ai lavoratori fragili e, in particolare, alla prestazione lavorativa in modalità agile (ex art. 83, co. 1, 2 e 3 del D.L. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L. 77/2020).
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Fino al 30 aprile 2022, in tutti i luoghi al chiuso diversi da quelli indicati al comma 1, lett. a) (mezzi di trasporto, funivie/cabinovie/seggiovie con cupole paravento con finalità turistico-commerciale, sale teatrali/sale da concerto/sale cinematografiche/locali di intrattenimento e musica dal vivo e locali assimilati, eventi/competizioni sportive) è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Tale obbligo non sussiste qualora, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantito in modo continuativo l’isolamento da persone non conviventi.
Per i lavoratori, anche addetti ai servizi domestici e familiari, sono considerati dispositivi di protezione individuale le mascherine chirurgiche.
ISOLAMENTO E AUTOSORVEGLIANZA
Dal 1° aprile 2022 permane il divieto di muoversi dalla propria abitazione o dimora solo per le persone sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria perché positive al COVID-19, fino all’accertamento della guarigione. Il regime di isolamento cessa all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare: la trasmissione, con modalità anche elettroniche, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo, determina la cessazione del regime dell’isolamento.
Coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti positivi al COVID saranno soggetti al regime dell’autosorveglianza (consistente nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 al chiuso o in presenza di assembramenti fino al decimo giorno successivo alla data del contatto, e di effettuare un tampone antigenico rapido o molecolare in caso di comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto).
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