12 Gennaio 2021

COVID-19 – sorveglianza sanitaria eccezionale – proroga dei termini

L’Inail informa che, ex art. 19 D.L. 183/2020 (cd. decreto Milleproroghe), sono state prorogate, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.

Tali disposizioni traggono origine dall’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 34/2020, convertito in legge  77/2020,  in base al quale, fermo  restando quanto  previsto  dall’articolo  41  del  D.Lgs 81/2008,  per garantire  lo  svolgimento  in  sicurezza  delle  attività  produttive  e  commerciali  in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2  fino alla data di cessazione dello stato  di  emergenza  per  rischio  sanitario  sul  territorio  nazionale,  i  datori  di  lavoro pubblici  e  privati  debbono assicurare  la  sorveglianza  sanitaria  eccezionale  dei  lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie  oncologiche  o  dallo  svolgimento  di  terapie  salvavita  o  comunque  da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.

I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online. Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.

Per consultare la circolare 44/2020, clicca qui:

https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-44-del-11-dicembre-2020.pdf

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