L’Inail informa che, ex art. 19 D.L. 183/2020 (cd. decreto Milleproroghe), sono state prorogate, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica e comunque non oltre il 31 marzo 2021, le disposizioni sulla Sorveglianza sanitaria eccezionale.
Tali disposizioni traggono origine dall’articolo 83, comma 1, del decreto-legge 34/2020, convertito in legge 77/2020, in base al quale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 41 del D.Lgs 81/2008, per garantire lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive e commerciali in relazione al rischio di contagio da virus SARS-CoV-2 fino alla data di cessazione dello stato di emergenza per rischio sanitario sul territorio nazionale, i datori di lavoro pubblici e privati debbono assicurare la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, anche da patologia COVID-19, o da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o comunque da comorbilità che possono caratterizzare una maggiore rischiosità.
I datori di lavoro pubblici e privati che non sono tenuti alla nomina del medico competente possono, pertanto, sino alla data del 31 marzo 2021, nominarne uno o fare richiesta di visita medica per sorveglianza sanitaria dei lavoratori e delle lavoratrici fragili ai servizi territoriali dell’Inail, attraverso l’apposito servizio online. Le richieste continuano a essere trattate sulla base delle indicazioni operative illustrate nella circolare Inail n. 44 dell’11 dicembre 2020.
Per consultare la circolare 44/2020, clicca qui:
https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-44-del-11-dicembre-2020.pdf