In particolare, l’Inail precisa che, al fine di fornire istruzioni riguardanti le attribuzioni riconosciute ai Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS), relativamente all’utilizzo dell’applicativo in oggetto, gli RLS non risultano inclusi tra i destinatari ammessi alla consultazione diretta dell’applicativo informatico denominato “Cruscotto Infortuni”.
Ciò non toglie il diritto degli RLS di ricevere per il tramite dei datori di lavoro le informazioni e i dati sugli infortuni e le malattie professionali, in quanto continua a gravare sui datori di lavoro l’obbligo di favorire la fruibilità delle predette informazioni da parte degli RLS (ad esempio, mediante visualizzazione o stampa di copia delle schermate dell’applicativo).
La circolare evidenzia anche che nulla è mutato rispetto all’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’Inail gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera e che gli infortuni avvenuti in data precedente a quella del 23 dicembre 2015 saranno consultabili dagli RLS nell’abolito Registro infortuni cartaceo il cui obbligo di conservazione permane a carico degli stessi datori di lavoro per i successivi quattro anni.
Per consultare la circolare clicca qui
https://www.inail.it/cs/internet/docs/circolare-allegato-45-30-novembre-2016.pdf