Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2015, il Decreto 8 aprile 2015 con la determinazione, per l’anno 2015, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall’art. 1, commi 67 e 68, della legge n.247/2007.
Pertanto, con effetto dal 1° gennaio 2015, è concesso ai datori di lavoro privati uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 1,60% della retribuzione contrattuale percepita.
Ricordiamo che ai fini della fruizione dello sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, devono:
– essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione Territoriale del lavoro, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
– prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
La domanda con cui viene richiesto lo sgravio deve contenere:
– i dati identificativi dell’azienda;
– la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
– la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera b) presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
– l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
– ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.
Lo sgravio contributivo non è concesso:
– quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piè rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo (art. 1, co. 1, D.L.338/1989, convertito in L.389/1989;
– se manca o non è regolare il documento unico di regolarità contributiva (art. 1, co. 1175 L. 296/2006)
I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonche’ al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia.
Per le imprese di somministrazione di lavoro si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall’impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.
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