A seguito della pubblicazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2014, che ha previsto la decontribuzione dei premi di produttività per i titolari di reddito da lavoro non superiore nel 2013 a euro 40.000 e con un limite di 3.000 euro lordi, il Ministero del lavoro, con circolare 29 maggio 2014, n. 14, ha così precisato le condizioni per l’accesso al beneficio:
– le risorse per il finanziamento degli sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, sono ripartite nella misura del 62,5% per la contrattazione aziendale e del 37,5% per la contrattazione territoriale.
– lo sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, corrisposte nell’anno 2013, è fissato nella misura del 2,25% della retribuzione contrattuale percepita;
– ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, i contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello, debbono:
a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione territoriale del lavoro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto (e cioè entro il 29 giugno 2014);
b) prevedere erogazioni correlate ad incrementi di produttività, qualità, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa, oltre che collegate ai risultati riferiti all’andamento economico o agli utili della impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale;
– nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.
– lo sgravio contributivo non è concesso quando risulti che ai dipendenti siano stati attribuiti, nell’anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi inferiori all’importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali piè rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali;
– i datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo (perchè non hanno rispettato le condizioni previste dall’art. 1 comma 1175 della Legge 296/2006 e cioè per non avere il DURC o per non aver rispettato accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu` rappresentative sul piano nazionale) sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonchè al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l’eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato;
– ai fini dell’ammissione allo sgravio, i datori di lavoro, anche per il tramite del proprio consulente, inoltrano, esclusivamente in via telematica, apposita domanda all’INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall’Istituto medesimo. La domanda deve contenere:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;
c) la data di avvenuto deposito del contratto di secondo livello, presso la competente Direzione territoriale del lavoro;
d) l’indicazione dell’Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici;
e) ogni altra indicazione che potrà essere richiesta dall’Istituto di Previdenza.
– l’ammissione allo sgravio avviene a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello fissato dall’INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze. A tal fine, l’Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.
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