10 Ottobre 2016
Decreto correttivo del Jobs Act
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 7 ottobre 2016 il decreto legislativo n. 185 del 24 settembre 2016, contenente una serie di modifiche e ritocchi ad alcuni decreti legislativi (81, 148, 149, 150 e 151 del 2015) del Jobs Act.
Segnaliamo in particolare:
- Apprendistato di alta formazione e ricerca: in assenza delle regolamentazioni regionali previste dalla legge per questa tipologia di apprendistato, saranno applicate le disposizioni previste dal Decreto Ministeriale 12 ottobre 2015;
- Apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale: i contratti in corso alla data dell’8 ottobre 2016 possono essere prorogati fino ad un anno, qualora alla scadenza l’apprendista non abbia conseguito la qualifica o il diploma professionale
- Lavoro accessorio: per scoraggiare gli abusi il Governo ha confermato la necessità di una tracciabilità, incentrata sulla previsione, a carico degli imprenditori non agricoli e professionisti che fanno ricorso al lavoro accessorio, di un dovere di comunicazione amministrativa preventiva. Tali soggetti, debbono comunicare alla sede territoriale competente del nuovo Ispettorato nazionale del lavoro, 60 minuti prima dell’inizio della prestazione lavorativa, mediante sms o posta elettronica, i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando, altresì, il luogo, il giorno e l’ora di inizio e di fine della prestazione. È prevista per gli imprenditori agricoli una deroga, venendo consentito loro di effettuare la comunicazione di inizio della prestazione con riferimento ad un arco temporale sino ai 3 giorni successivi.
- Contratti di solidarietà: sarà possibile trasformare i contratti di solidarietà “difensivi” (in corso da almeno dodici mesi o stipulati prima del 1° gennaio 2016) in “espansivi”, rivolti cioè non ad un obiettivo di mera difesa occupazionale ma all’incremento dell’organico, in particolare con l’innesto di nuove competenze.
- Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria: il termine per poter proporre la domanda di CIGO è stato differito, dai 15 giorni dall’inizio della sospensione o riduzione dell’attività, alla fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento, ma limitatamente alla CIGO per eventi oggettivamente non evitabili;
- Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria: in deroga ai limiti di durata della CIGS, e previo accordo presso il Ministero del Lavoro, alla presenza del Ministero dello Sviluppo e dell’Economia MISE e della Regione interessata, è prevista la possibile concessione nel 2016 di un ulteriore intervento di CIGS, della durata massima di 12 mesi, a favore delle imprese che non possono piè accedere alla CIGS per superamento del tetto di durata massima e che operano in un’area riconosciuta di “crisi industriale complessa”. Condizione per l’ammissione a questo beneficio è la presentazione di un “piano di recupero occupazionale” che preveda appositi percorsi di politiche attive del lavoro concordati con la Regione e finalizzati alla rioccupazione dei lavoratori;
- NASpI: per i lavoratori stagionali del turismo e del settore termale, limitatamente al solo anno 2016 ed a particolari condizioni riferite all’attività lavorativa prestata nei 4 anni precedenti, è stata concesso un mese di NASpI in piè rispetto al dovuto, fermo il limite massimo delle 4 mensilità;
- Controlli a distanza: in mancanza di accordo sindacale, gli impianti e gli strumenti da cui possano essere controllati a distanza i lavoratori possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di piè sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
- Dimissioni on line: anche le sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale del lavoro ed i consulenti del lavoro rientrano nel novero dei soggetti per il tramite dei quali può avvenire le trasmissione dei moduli di dimissioni on line.
Per consultare il D.Lgs. 235/2016, entrato in vigore l’8 ottobre 2016, clicca qui: