29 Agosto 2011

Decreto di Ferragosto (D.L. 138/11) – Misure in materia di diritto del lavoro, relazioni sindacali e gestione delle risorse umane

In data 13 agosto 2011 il Governo ha emanato il Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138- ‘Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo’, che è stato pubblicato il giorno stesso dalla Gazzetta Ufficiale, entrando così immediatamente in vigore.

Tra le novità di rilievo segnaliamo:

Festività (art. 1, co. 24): la facoltà del Governo di spostare la celebrazione di molte festività civili e religiose nelle piè vicine giornate di venerdì, lunedì o domenica .

Contrattazione integrativa (art. 8): la possibilità di regolamentare, con accordi sindacali aziendali o territoriali sottoscritti da associazioni dei lavoratori comparativamente piu’ rappresentative sul piano nazionale ovvero dalle rappresentanze sindacali operanti in azienda, le discipline normative concernenti:

a) gli impianti audiovisivi e l’introduzione di nuove tecnologie;

b) le mansioni del lavoratore, la classificazione e inquadramento del personale;

c) i contratti a termine, i contratti a orario ridotto, modulato o flessibile, il regime della solidarietà negli appalti ed i casi di ricorso alla somministrazione di lavoro;

d) la disciplina dell’orario di lavoro;

e) le modalità di assunzione e disciplina del rapporto di lavoro, comprese le collaborazioni coordinate e continuative a progetto e le partite IVA,

f) le modalità di trasformazione e conversione dei contratti di lavoro

g) le conseguenze del recesso dal rapporto di lavoro, ad eccezione del licenziamento discriminatorio e del licenziamento della lavoratrice in concomitanza del matrimonio.

Tale possibilità è subordinata al fatto che dette intese siano finalizzate alla maggiore occupazione, alla qualità dei contratti di lavoro, alla emersione del lavoro irregolare, agli incrementi di competitività e di salario, alla gestione delle crisi aziendali e occupazionali, agli investimenti e all’avvio di nuove attività (art. 8, co 1 e 2).

h) l’efficacia delle disposizioni contenute in contratti collettivi aziendali vigenti, approvati e sottoscritti prima dell’accordo interconfederale del 28 giugno 2011 tra le parti sociali, opera nei confronti di tutto il personale delle unità produttive cui il contratto stesso si riferisce a condizione che sia stato approvato con votazione a maggioranza dei lavoratori (art. 8, co. 3)

Collocamento obbligatorio:(art. 9) per i datori di lavoro con piè unità produttive l’obbligo di assumere disabili ai sensi della Legge 68/99 è assolto a livello nazionale e non piè, pro quota, a livello locale a condizione che vengano informate telematicamente i competenti servizi provinciali di tutte le unità produttive(art. 9).

Formazione (art. 10): i fondi per la formazione continua possono essere utilizzati anche per la formazione di apprendisti e collaboratori a progetto.

Tirocini formativi (art. 11): in via generale i tirocini formativi e di orientamento nonpossono avere una durata superiore a sei mesi, proroghe comprese,epossono essere promossi unicamente a favore di neo-diplomationeo-laureati entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento deirelativotitolo di studio. Sono possibili eccezioni per i tirocini formativi e di orientamento rivolti a categorie svantaggiate (disabili, invalidi fisici, psichici e sensoriali, soggetti intrattamentopsichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti e condannati ammessi a misure alternative didetenzione).

Reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 12): viene previsto questo nuovo tipo di reato che riguarda tutti coloro che svolgano un’attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l’attività lavorativa caratterizzatada sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità deilavoratori. Il reato e’ punito con la reclusione da cinque a otto anni e con lamultada 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Vengono previsti alcuni circostanze indicatrici della sussistenza del reato, quali:

1) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la sistematica violazione della normativa relativaall’orario di lavoro, al riposo settimanale, all’aspettativa obbligatoria,alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni dellanormativainmateriadi sicurezzaeigieneneiluoghidilavoro,taledaesporreil lavoratore a pericolo per la salute,lasicurezzaol’incolumità

personale;

4) la sottoposizionedellavoratoreacondizionidilavoro, metodi di sorveglianza, o a situazionialloggiativeparticolarmente degradanti.

Sono considerate circostanze aggravanti specifiche, con aumentodella pena da un terzo alla metà:

a) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

b) il fatto che uno o piè dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

c) l’aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo,avutoriguardoallecaratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Il testo integrale della norma è consultabile su: http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2011;138

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