E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n.284 del 6 dicembre 2011, il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 (c.d. Decreto Monti), con le disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici. Il provvedimento, che è entrato in vigore già dal 6 dicembre 2011, contiene alcune misure relative ai rapporti di lavoro.
Nel riservarci eventuali futuri approfondimenti ed integrazioni, ne indichiamo le principali:
– Deduzioni dal reddito d’impresa per IRAP ed assunzione di donne e di giovani (art. 2): a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2012 si potrà dedurre dal reddito di impresa un importo pari a l’Irap pagata e determinata in base alle spese del personale. Dallo stesso periodo, per i lavoratori di età inferiore a 35 anni o donne, assunte a tempo indeterminato, la deduzione è pari a 10.600 euro l’anno che diventano 15.200 nelle aree svantaggiate.
– Obblighi di tenuta ed annotazione del Libro Unico del Lavoro (art. 40, comma 4): al fine di semplificare gli obblighi di tenuta ed annotazione del registro dei lavoratori, viene modificato il comma 3 dell’articolo 39 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Di conseguenza, sarà possibile compilare il Libro Unico del Lavoro “entro la fine del mese successivo” e non piè “entro il 16 del mese”.
– Lavoratori stranieri in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (art. 40, comma 3): al fine di facilitare l’impiego del lavoratore straniero nelle more di rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno, è stato modificato l’articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con l’inserimento del comma 9-bis. In pratica, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente attività lavorativa.
Il testo integrale del Decreto Legge è consultabile sul sito http://www.dplmodena.it/leggi/201-11%20DL%20Monti.pdf