08 Febbraio 2016
Depenalizzazione reati in materia di lavoro
Con i due Decreti legislativi n. 7 e n. 8 del 15 gennaio 2016, entrati in vigore il 6 febbraio 2016, sono stati depenalizzati tutta una serie di reati, anche relativi a violazioni di norme in materia di lavoro.
Il Ministero del Lavoro, con circolare n. 6 del 5 febbraio 2016 ha fornito prime indicazioni.
In linea generale, sono depenalizzate le violazioni:
- successive all’entrata in vigore del D.lgs. 8/2016 e per le quali era prevista la sola pena della multa o dell’ammenda;
- commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, purchè il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.
- tutte quelle relative ad ipotesi di omissioni, purchè di ammontare non superiore a 10.000 euro annui.
Tra le principali violazioni depenalizzate segnaliamo:
- omesso versamento dei contributi a carico del lavoratore. Se l’importo omesso non e’ superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000. Il datore di lavoro non e’ punibile, ne’ assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, continua ad essere punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032 (art. 3, comma 6, del d.lgs. n. 8/2016);
- dichiarazioni false o atti fraudolenti per ottenere prestazioni previdenziali per trattamenti di disoccupazione. Per i soggetti che effettuano dichiarazioni false o compiono altri atti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni previdenziali non spettanti o per periodi e in misura diversi e superiori rispetto a quelli effettivamente spettanti, la multa originaria, viene sostituita da una sanzione pecuniaria amministrativa di tipo proporzionale progressivo da euro 20 ad euro 206 per ciascun lavoratore cui l’illecito si riferisce. La sanzione amministrativa non potrà essere inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro (art. 1, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 8/2016);
- dichiarazioni false o atti fraudolenti per ottenere prestazioni prestazioni economiche per malattia e per maternità. Per i soggetti che effettuano dichiarazioni false o compiono altri atti al fine di procurare indebitamente a sé o ad altri prestazioni economiche per malattia o maternità non spettanti o per periodi e in misura diversi e superiori rispetto a quelli effettivamente spettanti, la multa originaria viene sostituita da una sanzione pecuniaria amministrativa di tipo proporzionale progressivo da euro 103 ad euro 516 per ciascun soggetto cui si riferisce la violazione. La sanzione amministrativa non potrà essere inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro (art. 1, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 8/2016);
- utilizzazione di società non autorizzate di somministrazione di lavoro.L’‘originaria pena dell’ammenda (euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro) è ora sostituita dalle sanzioni amministrative di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro in misura comunque non inferiore ad euro 5.000 e non superiore ad euro 50.000 (art. 1, commi 1, 3 e 5, lettera a), del d.lgs. n. 8/2016)
- condotte discriminatorie nell’accesso al lavoro e nello svolgimento del rapporto di lavoro: originariamente sanzionate in sede penale, dall’art. 41, comma 2, d.lgs. n. 198/2006, con la pena dell’ammenda da 250 a 1.500 euro, sono ora punite con la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.000 euro (art. 1, commi 1, 2 e 5, lettera a), del d.lgs. n. 8/2016);
- appalto e distacco illeciti: l’aver stipulato un contratto di appalto o di distacco in assenza dei requisiti previsti dalla legge (artt. 18, 29 e 30, d.lgs. n. 276/2003), porta ora lo pseudo-committente e lo pseudo-appaltatore che hanno realizzato l’appalto illecito ad essere puniti con una sanzione pecuniaria amministrativa di tipo proporzionale progressivo pari a 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ciascuna giornata di occupazione. In aggiunta la sanzione da irrogare non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro né superiore a 50.000 euro (art. 1, commi 1, 2 e 6, del d.lgs. n. 8/2016).
La depenalizzazione opera anche nei casi di esercizio non autorizzato di somministrazione di lavoro, inoltre, di esercizio non autorizzato delle attività di ricerca e selezione e di supporto alla ricollocazione del personale per conto di terzi, di esercizio non autorizzato di intermediazione (se non vi è scopo di lucro), mancate comunicazioni ed assunzioni obbligatorie di massaggiatori e masso fisioterapisti ciechi, mancato ricorso agli specifici enti preposti per il collocamento della la gente di mare.
Infine, non sono stati depenalizzati tutti i reati previsti dal D.Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per consultare la circolare clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/normativa/Documents/2016/Circolare%20n%206%20del%202016.pdf