Con risoluzione n. 83 del 17 agosto 2010 dell’Agenzia delle Entrate e parere conforme del Ministero del Lavoro (e facendo riferimento alle sue precedenti circolari 49/E e 59/E del 2008), ha precisato che, se collegati ad incrementi di produttività, rendimento ed efficienza, possono fruire del regime fiscale agevolato del 10%, previsto dal comma 1, lettera c) dell’articolo 2 del decreto legge 93/08, che ha istituito l’imposta del 10 per cento, sostitutiva di Irpef e addizionali lavoratore, non solo le maggiorazioni per lavoro a turni, ma anche l’intero compenso per le ore ordinarie lavorate in turno notturno.
In sintesi, l’agevolazione riguarda:
A tal proposito occorre sottolineare che la misura agevolativa trova applicazione non solo qualora l’organizzazione del lavoro a turni sia adottata per la prima volta dall’impresa, ma anche nel caso in cui questa applichi un nuovo e piè ampio schema di turnazione che, come richiede la norma, dia luogo a “incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa”.
Analogamente, per coerenza logico sistematica, l’Agenzia delle Entrate precisa che il regime agevolativo deve ritenersi applicabile anche con riferimento alle erogazioni relative alle prestazioni di lavoro straordinario a condizione che le stesse siano riconducibili ad incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa e altri elementi di competitività e redditività legati all’andamento economico dell’impresa, ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c), del D.L. n. 93 del 2008.
L’agevolazione (che, ricordiamo, può essere applicata su somme fino a complessivi € 3.000 per il 2008 e € 6.000 per il 2009 e 2010 per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente non superiore a € 30.000 lordi nel 2007 e € 35.000 lordi nel 2008 e 2009) opererà, salvo eventuali proroghe, sino al 31 dicembre del corrente anno 2010.
Ove, con riferimento alle retribuzioni in esame relative agli anni 2008 e 2009, sia stata applicata la tassazione ordinaria anziché l’imposta sostitutiva del 10 per cento, il lavoratore dipendente può far valere la tassazione piè favorevole in sede di dichiarazione dei redditi, presentando una dichiarazione integrativa per gli anni passati o avvalendosi dell’istanza di rimborso ai sensi dell’articolo 38 del DPR n. 602 del 1973.
A tal fine, il datore di lavoro deve certificare l’importo delle somme erogate a titolo di incremento della produttività del lavoro sulle quali non ha applicato la tassazione sostitutiva.