Detassazione: l’art. 1, comma 47 della Legge 220/10 (Legge di stabilità finanziaria) ha prorogato il regimedi tassazione agevolata dei premi di produttività. Di conseguenza, anche per il periodo 1 gennaio 2011-31 dicembre 2011, si applica ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno 2010, a 40.000 euro, la tassazione forfettaria del 10%, comprensiva delle addizionali regionali e provinciali, per tutte le somme erogate a fronte di incrementi di produttività, rendimento e competitività. Non è chiaro se tali erogazioni debbano essere o meno previste da accordi sindacali. Inoltre, evidenziamo come la stessa norma proroghi al 31 dicembre 2011 il termine entro il quale il Governo, sentite le parti sociali, dovrà provvedere all’identificazione di nuove regole per la determinazione del sostegno fiscale e contributivo.Decontribuzione: ricordiamo che l’art. 53 del D.L. 78/10, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, ha prorogato sempre per il periodo 1° gennaio 2011-31 dicembre 2011 lo sgravio dei contributi dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti e con le modalità previste dall’art. 1, commi 67 e 68 della Legge 247/07 (erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l’ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. Il predetto sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:a) l’importo annuo complessivo delle erogazioni di cui al presente comma ammesse allo sgravio è stabilito entro il limite massimo del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita;b) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai datori di lavoro è fissato nella misura di 25 punti percentuali;c) con riferimento alla quota di erogazioni di cui alla lettera a), lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai lavoratori è pari ai contributi previdenziali a loro carico sulla stessa quota di erogazioni di cui alla lettera a).