La Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con risposta ad interpello n. 28 del 7 novembre 2014, ha affrontato un quesito in merito alla corretta interpretazione dell’art. 55, comma 5, D.Lgs. n. 151/2001, concernente la possibilità della lavoratrice madre o del lavoratore padre di presentare le dimissioni senza l’osservanza del preavviso sancito dall’art. 2118 c.c.
In particolare, il quesito chiedeva se la disposizione di legge citata si riferisce alle dimissioni presentate durante il primo anno di vita del bambino, ovvero a quelle comunicate al datore di lavoro entro il compimento del terzo anno.
Ricordando che “l’art. 55, comma 5, stabilisce come “nel caso di dimissioni di cui al presente articolo, la lavoratrice o il lavoratore non sono tenuti al preavviso“, per il Ministero tale disposizione è riferita all’ipotesi di dimissioni presentate nel periodo in cui sussiste il divieto di licenziamento e cioè fino al compimento di un anno di età del bambino (cfr. artt. 55, comma 1 e 54, comma 1, D.Lgs. n. 151/2001), mentre le modifiche apportate dall’art. 4, comma 16, della L. n. 92/2012, riguardano esclusivamente l’obbligo di convalida delle dimissioni fino al compimento del terzo anno di vita del bambino,
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