Il 23 novembre 2007 entrerà in vigore la Legge 17 ottobre 2007 n. 188 recante “Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d’opera e della prestatrice d’opera” volta a vietare le dimissioni in bianco, talvolta fatte sottoscrivere al lavoratore all’atto dell’assunzione. La lettera di dimissioni volontarie deve essere presentata dal prestatore d’opera, pena la sua nullità, su appositi moduli predisposti e resi disponibili, gratuitamente, dalle direzioni provinciali del lavoro e dagli uffici comunali. I moduli saranno realizzati secondo le direttive definite con decreto ministeriale da emanarsi entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, ed avranno una validità di quindici giorni dalla data di emissione, riporteranno un codice alfanumerico progressivo di identificazione, la data di emissione, nonché spazi, da compilare a cura del firmatario, dedicati all’identificazione del prestatore d’opera, del datore di lavoro, della tipologia di contratto da cui si intende recedere, della sua data di stipulazione e di ogni altro elemento ritenuto utile.
I moduli saranno resi disponibili anche sul sito internet del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
La procedura si applica oltre che ai contratti di lavoro subordinato, anche ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ai contratti di collaborazione a progetto, ai contratti di collaborazione a natura occasionale, i contratti di associazione in partecipazione di cui all’articolo 2549 del codice civile per cui l’associato fornisca prestazioni lavorative e i cui compensi siano qualificati come redditi da lavoro autonomo, ai contratti di lavoro instaurati dalle cooperative con i propri soci.
(Legge 17 ottobre 2007 n. 188 – Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 260 dell’8 novembre 2007)