Con circolare del 25 marzo 2008, il Ministero del lavoro ha modificato alcuni precedenti orientamenti sulla procedura da seguire per rassegnare le dimissioni.In particolare, il Ministero del Lavoro ha precisato che la nuova procedura delle dimissioni volontarie on-line interessa la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro ex articolo 2118 del codice civile, mentre non si applica: ai casi di risoluzione consensuale, alle c.d. dimissioni incentivate dal datore di lavoro, alle cessioni di contratto, alle prestazioni di lavoro accessorio, agli stages, alle prestazioni di lavoro occasionale, ai rapporti di agenzia, alle ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato per decorrenza dei termini, in caso di collocamento di quiescenza e di collocamento in pensione e alle dimissioni rese durante il periodo di prova. Il Ministero del lavoro ha, inoltre, chiarito che, sotto il profilo soggettivo, la procedura per le dimissioni prevista dalla L. 17 ottobre 2007 non si applica alle dimissioni di componenti gli organi di amministrazione e di controllo di società e ai dipendenti pubblici. Il lavoratore che intende rassegnare le dimissioni può accreditarsi sul sito Internet del Ministero del lavoro e compilare direttamente il modello telematico di dimissioni, senza ricorrere all’assistenza dei soggetti autorizzati. Il Ministero ha evidenziato che l’unico campo della sezione terza del modello che dev’essere obbligatoriamente compilato dal lavoratore è quello relativo alla data di decorrenza delle dimissioni, intendendosi per tale “il primo giorno da cui decorre il preavviso, ove previsto dal contratto di lavoro” e ciò a differenza delle precedenti indicazioni, secondo le quali le dimissioni decorrevano dal primo giorno di non lavoro.