26 Luglio 2017
Disabili – sostegno per assunzioni
Con la circolare del 25 luglio 2017, n. 30, l’Inail ha reso noto che sono estese, in via sperimentale, anche alle nuove assunzioni, le misure già previste per sostenere le imprese negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro.
Con l’adozione del “Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro” (Determinazione presidenziale 11 luglio 2016, n. 258) e con l’emanazione della relativa circolare applicativa Inail 30 dicembre 2016, n. 51, è stato posto in essere un primo significativo passo nell’iter di attuazione del disposto dell’art. 1, comma 166, della legge 190/2014 che ha attribuito all’Inail competenze in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro, da realizzare con progetti personalizzati mirati alla conservazione del posto di lavoro o alla ricerca di nuova occupazione, con interventi formativi di riqualificazione professionale, con progetti per il superamento e per l’abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro e con interventi di adeguamento e di adattamento delle postazioni di lavoro.
In particolare, la circolare precisa che:
- qualsiasi datore di lavoro che intenda assumere una persona con disabilità da lavoro tutelata dall’Inail, potrà fruire del sostegno dell’Istituto per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli, funzionali allo svolgimento della mansione oggetto del contratto di lavoro che lo stesso deve porre in essere a garanzia del principio della parità di trattamento delle persone con disabilità e della piena uguaglianza con gli altri lavoratori, ai sensi dell’art.3 comma 3-bis del D.Lgs. 216/2003;
- il datore di lavoro dovrà predisporre un dettagliato progetto di inserimento, indicando la mansione specifica alla quale dovrebbe essere destinato il disabile, la tipologia di contratto che intende attivare, la sua durata, la sede di lavoro e la relativa unità produttiva;
- presupposto indispensabile per l’elaborazione del progetto è che il disabile sia stato sottoposto a visita medica preventiva in fase preassuntiva da parte del medico competente;
- relativamente alle tipologie di contratto, mentre non si ravvisano problemi di applicabilità per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, per quanto invece concerne quelli a tempo determinato o flessibili, sarà necessario effettuare, caso per caso, una valutazione costi/benefici che tenga conto delle diverse tipologie di interventi da realizzare in funzione del l’inserimento in nuova occupazione , in relazione alla durata del rapporto di lavoro;
- le strutture territoriali INAIL potranno rimborsare al datore di lavoro i costi sostenuti per gli accomodamenti riferiti agli interventi necessari per lo svolgimento della mansione specifica per cui lo stesso datore di lavoro ha assunto la persona con disabilità da lavoro. Ai fini del rimborso è necessario che tali costi siano stati sostenuti successivamente al provvedimento dell’INAIL di autorizzazione a realizzare gli interventi.
Per consultare la circolare clicca qui: https://www.inail.it/cs/internet/atti-e-documenti/note-e-provvedimenti/circolari/circolare-n-30-del-25-luglio-2017.html