04 Giugno 2018
Distacchi all’interno dell’UE
Approvate dal Parlamento Europeo importanti modifiche alla Direttiva 96/71/CE sui distacchi dei lavoratori all’interno dell’Unione Europea
Il Parlamento Europeo ha approvato, nella giornata del 29 maggio 2018, le modifiche alla Direttiva 96/71/CE sui distacchi dei lavoratori, all’interno dell’Unione Europea, nell’ambito di una prestazione di servizi. Affinchè la Direttiva entri in vigore, deve essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea.
Tra le principali modifiche, segnaliamo:
- l’obbligo dell’’impresa utilizzatrice di informare l’impresa di lavoro temporaneo o l’impresa che ha effettuato la cessione temporanea di un lavoratore prima dell’inizio del lavoro nel caso in cui un lavoratore che sia stato ceduto da una impresa di lavoro temporaneo o da una impresa che effettua cessioni temporanee il mutamento di sede di lavoro in un altro Stato membro diverso da quello in cui egli abitualmente lavora o per l’impresa di lavoro temporaneo o per l’impresa che effettua cessioni temporanee, oppure per l’impresa utilizzatrice;
- il riconoscimento del pieno esercizio dei diritti fondamentali riconosciuti dagli Stati membri e a livello dell’Unione, ivi compresi i diritti o le libertà di sciopero e di negoziare, concludere ed eseguire accordi collettivi o di intraprendere azioni collettive in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali;
- l’obbligo che gli Stati membri, indipendentemente da quale legge si applica al rapporto di lavoro, intervengano affinchè le imprese utilizzatrici, garantiscano ai lavoratori distaccati nel loro territorio, su una base di parità di trattamento, le condizioni di lavoro e di occupazione relative in particolare alle condizioni di alloggio dei lavoratori (quando questo è fornito dal datore di lavoro ai lavoratori lontano dal loro normale luogo di lavoro) ed alle indennità o rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio;
- la precisazione in base alla quale, ai fini della direttiva, il concetto di retribuzione è determinato dal diritto e/o dalle prassi nazionali dello Stato membro nel cui territorio il lavoratore è distaccato e con esso si intendono tutti gli elementi della retribuzione resi obbligatori da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative nazionali, da contratti collettivi. A tale scopo, gli Stati membri dovranno pubblicare sull’unico loro sito web ufficiale nazionale, senza indebito ritardo e in maniera trasparente, gli elementi costitutivi della retribuzione e tutte le condizioni di lavoro e di occupazione, garantendo per la loro esattezza;
- quando la durata effettiva di un distacco supera i docici mesi, gli Stati membri provvedono affinché, indipendentemente dalla legge che si applica al rapporto di lavoro, l’impresa utilizzatrice garantisca ai lavoratori distaccati nel loro territorio, su una base di parità di trattamento, tutte le condizioni di lavoro e di occupazione applicabili nello Stato membro in cui è fornita la prestazione di lavoro;
- le indennità specifiche per il distacco sono considerate parte della retribuzione, purché non siano versate a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco, come le spese di viaggio, vitto e alloggio. Il datore di lavoro provvede a rimborsare tale spesa al lavoratore distaccato, in conformità del diritto e/o delle prassi nazionali applicabili al rapporto di lavoro del lavoratore distaccato. Qualora dalle condizioni di lavoro e di occupazione applicabili al rapporto di lavoro non risulti se elementi di un’indennità specifica per il distacco siano versati a titolo di rimborso delle spese o facciano parte della retribuzione, l’intera indennità è considerata versata a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute a causa del distacco.
Gli Stati membri dovranno recepire ed applicare la Direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore.
Per consultare il testo approvato, clicca qui:
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2018-0213+0+DOC+XML+V0//IT#top