10 Settembre 2018

Distacco sostitutivo in Paese UE e regime di sicurezza sociale applicabile

Al lavoratore distaccato da impresa straniera della CEE nel paese comunitario trova applicazione la normativa legale e contrattuale in materia di sicurezza sociale del Paese ospite

La Corte Europea di Giustizia nella causa C-527/16, con sentenza del 6 settembre 2018, ha affermato che al lavoratore distaccato da impresa straniera della CEE nel paese comunitario trova, da subito, applicazione la normativa legale e contrattuale in materia di sicurezza sociale del Paese ospite, in quanto va evitato, ai sensi del regolamento n. 883/2004 (art. 12, paragrafo 1), il fenomeno dei lavoratori distaccati in successione a fini sostitutivi (in linea di massima il costo contributivo dei paesi di provenienza è molto più basso).

Il principio affermato dalla Corte è, in estrema sintesi, che, in  via  generale,  un  lavoratore  è  soggetto  al  regime  della  sicurezza sociale  dello  Stato membro  in  cui  lavora, in  particolare allo  scopo  di  garantire  nel  modo  migliore  la  parità  di trattamento di tutte le persone occupate nel territorio di tale

Stato membro.

Per consultare il comunicato stampa 126/18 della Corte di giustizia dell’Unione europea, con una sintesi della sentenza, clicca qui:

https://curia.europa.eu/jcms/upload/docs/application/pdf/2018-09/cp180126it.pdf

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