21 Ottobre 2021
Distacco transnazionale dei lavoratori | Adlabor
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) con circolare n. 2 del 19 ottobre 2021 ha fornito chiarimenti operativi in merito alle novità contenute nel Decreto Legislativo n. 122/2020 in materia di distacco transnazionale dei lavoratori.
La circolare precisato dapprima che:
- per “distacco a catena in entrata in Italia” si intende il distacco in cui il lavoratore è prima distaccato da una agenzia di somministrazione (impresa A) ad una impresa utilizzatrice (impresa B) aventi sede in uno stesso Stato membro o in Stati membri diversi, in ogni caso differenti dall’Italia (primo anello della catena) e successivamente viene inviato in Italia in virtù di un rapporto commerciale intercorrente tra l’impresa utilizzatrice straniera (B) e una impresa destinataria della prestazione di servizi avente sede in Italia (impresa destinataria C). Tale rapporto commerciale non può consistere a sua volta in una somministrazione di lavoratori, ma può integrare un contratto di appalto o un distacco infragruppo o presso filiale dell’impresa utilizzatrice (B) avente sede in Italia. (secondo anello della catena);
- per “distacco a catena in uscita dall’Italia” si intende il distacco del lavoratore in Italia in esecuzione di una prestazione di servizi di somministrazione tra una agenzia di somministrazione distaccante (impresa A) con sede in uno Stato diverso dall’Italia e una impresa utilizzatrice (impresa B) avente sede in Italia (primo anello della catena) seguito dall’invio da parte dell’impresa utilizzatrice avente sede in Italia (impresa B) del lavoratore distaccato presso un’altra impresa avente sede in altro Stato (impresa destinataria C) in ragione di un rapporto commerciale diverso dalla somministrazione di manodopera, ad es. appalto o distacco infragruppo (secondo anello della catena)
Successivamente la circolare specifica;
- i vari adempimenti a carico delle agenzie di somministrazione e dell’impresa utilizzatrici, sia straniere sia aventi sede in Italia;
- le sanzioni in caso di mancato adempimento. In caso di riscontrata natura fraudolenta del distacco a catena la responsabilità sarà addebitata, con l’applicazione delle previste sanzioni, a tutti i soggetti coinvolti (agenzia di somministrazione, impresa intermedia, impresa destinataria);
- la necessità di garantire al lavoratore straniero distaccato in Italia “le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste (…) per lavoratori che effettuano prestazioni lavorative subordinate analoghe nel luogo in cui si svolge il distacco”, identificando tali condizioni in quelle “disciplinate da disposizioni normative e dai contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs. n. 81 del 2015, con esclusione dei contratti aziendali”;
- le caratteristiche di liceità del c.d. “distacco di lunga durata”;
- l’esclusione dall’applicazione del D.L. n. 122/2020 per il settore del trasporto internazionale su strada fino al 2 febbraio 2022, data entro la quale gli Stati membri devono provvedere al recepimento della Direttiva UE 2020/1057 del 15 luglio 2020.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.ispettorato.gov.it/amministrazione-trasparente/Personale/Documents/INL-circ-n-2-2021-modifica-discilpina-distacco-transnazionale.pdf