18 Settembre 2020
Distacco transnazionale – recepita la Direttiva UE sulle condizioni di lavoro
Distacco transnazionale – Con D.Lgs 122/2020 recepita la Direttiva UE
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 229 del 15 settembre 2020, il Decreto legislativo n. 122 del 15 settembre 2020 che entrerà in vigore il prossimo 30 settembre 2020, integrando la normativa nazionale in materia di distacco transnazionale di cui al Decreto legislativo n. 136/2020.
Le principali novità riguardano:
- l’obbligo per i datori di lavoro di applicare ai lavoratori, se più favorevoli, le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste in Italia da disposizioni normative e contratti collettivi, per i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro subordinato analoghe nel luogo di distacco. Tale obbligo riguarda in particolare:
- a) i periodi massimi di lavoro e i periodi minimi di riposo;
- b) la durata minima dei congedi annuali retribuiti;
- c) la retribuzione, comprese le maggiorazioni per lavoro straordinario. Tale previsione non si applica ai regimi pensionistici di categoria;
- d) le condizioni di somministrazione di lavoratori, con particolare riferimento alla fornitura di lavoratori da parte di agenzie di somministrazione;
- e) la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- f) i provvedimenti di tutela riguardo alle condizioni di lavoro e di occupazione di gestanti o puerpere, bambini e giovani;
- g) la parità di trattamento fra uomo e donna, nonché altre disposizioni in materia di non discriminazione;
- h) le condizioni di alloggio adeguate per i lavoratori, nei casi in cui l’alloggio sia fornito dal datore di lavoro ai lavoratori distaccati lontani dalla loro abituale sede di lavoro;
- i) le indennità o o rimborsi a copertura delle spese di viaggio, vitto e alloggio per i lavoratori fuori sede per esigenze di servizio. Rientrano in tali ipotesi le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute dai lavoratori distaccati nel territorio italiano, sia nei casi in cui gli stessi debbano recarsi al loro abituale luogo di lavoro, sia nei casi in cui vengano inviati temporaneamente presso un’altra sede di lavoro diversa da quella abituale, in Italia o all’estero.;
- l’applicabilità del Decreto in oggetto alle agenzie di somministrazione di lavoro stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia sia nel caso di distacco nel territorio di un altro Stato membro, diverso da quello in cui ha sede l’agenzia di somministrazione, sia nel caso di distacco, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi, diversa dalla somministrazione, presso una propria unità produttiva o altra impresa, anche appartenente allo stesso gruppo, che ha sede in Italia. In entrambe le ipotesi il lavoratore è considerato distaccato dall’agenzia di somministrazione con la quale intercorre il rapporto di lavoro.
Per consultare il testo del decreto, clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/distacco/distacco-dei-lavoratori-nellunione-europea-nellambito-di-prestazioni-di-servizi-d-lgs-122-2020-adlabor/