27 Giugno 2023
Donne svantaggiate – Esonero contributivo – Indicazioni operative | ADLABOR
L’INPS, con la Circolare n. 58 del 23 giugno 2023, fornisce le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura dell’esonero contributivo in caso di assunzione di donne sia per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2023, sia relativamente al secondo semestre 2022.
Datori di lavoro che possono accedere ai benefici: tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo.
Lavoratrici per le quali spettano gli incentivi: gli esoneri spettano in riferimento alle assunzioni di “donne lavoratrici svantaggiate” e cioè:
- donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupate da oltre dodici mesi;
- donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi.
Rapporti di lavoro incentivati: gli incentivi in esame spettano per:
- assunzioni a tempo determinato;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;
- trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto non agevolato.
Durata del periodo agevolato: gli incentivi spettano:
- in caso di assunzione a tempo determinato: fino a 12 mesi;
- in caso di assunzione a tempo indeterminato: per 18 mesi;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine già agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di assunzione;
- in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato, sono riconosciuti per complessivi 18 mesi a decorrere dalla data di trasformazione.
Gli incentivi spettano anche in caso di proroga del rapporto, effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato, fino al limite complessivo di 12 mesi.