L’INPS, con messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 fornisce prime indicazioni circa le prestazioni di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, riferite all’emergenza in oggetto. Seguiranno ulteriori istruzioni operative e procedurali con specifica circolare illustrativa.
Cassa integrazione ordinaria con causale “COVID-19 nazionale”
Chi può fare domanda:
Come fare domanda
La domanda può essere presentata, con le consuete modalità, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata massima di 9 settimane, utilizzando la nuova causale denominata “COVID-19 nazionale”. Le aziende non devono fornire alcuna prova in ordine alla transitorietà dell’evento e alla ripresa dell’attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell’evento stesso all’imprenditore o ai lavoratori. Conseguentemente, l’azienda non dovrà redigere e presentare in allegato alla domanda la relazione tecnica, ma solo l’elenco dei lavoratori beneficiari.
Le aziende possono chiedere l’integrazione salariale per “Emergenza COVID-19 nazionale” anche se hanno già presentato una domanda o hanno in corso un’autorizzazione con un’altra causale. Il periodo concesso con causale “Emergenza COVID-19 nazionale”, infatti, prevarrà sulla precedente autorizzazione o sulla precedente domanda non ancora definita. Queste ultime saranno annullate d’ufficio per i periodi corrispondenti.
Le novità dell’istruttoria
Sono previste numerose agevolazioni per favorire la massima fruizione delle integrazioni salariali:
Aziende in CIGS
Le imprese che alla data del 23 febbraio 2020 hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono sospendere il programma di CIGS e accedere alla CIGO, qualora rientrino tra le categorie di imprese assicurate anche alle integrazioni salariali ordinarie.
La cassa integrazione ordinaria concessa in tali fattispecie si avvarrà delle stesse agevolazioni previste per la CIGO richiesta in via diretta.
Le aziende che, in ragione del settore di appartenenza, non possono accedere alle integrazioni salariali ordinarie, possono richiedere, in luogo della CIGO, la cassa integrazione in deroga.
Oltre all’ordinaria modalità di erogazione delle prestazioni tramite conguaglio su UNIEMENS, sarà possibile autorizzare il pagamento diretto al lavoratore, senza che il datore di lavoro debba comprovare le difficoltà finanziarie dell’impresa.
Cassa integrazione in deroga COVID-19
Il Decreto 18/2020 Italia riconosce trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga con le seguenti caratteristiche:
Ai fini del riconoscimento del trattamento non si applicano:
La prestazione è concessa con decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, le quali provvedono anche alla verifica della sussistenza dei requisiti di legge.
Le domande di accesso alla prestazione in parola devono essere presentate esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate, che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni inviano all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), attraverso l’utilizzo del cosiddetto “Flusso B”:il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193”; la lista dei beneficiari.
La modalità di pagamento è esclusivamente quella del pagamento diretto. Il datore di lavoro dovrà inoltrare il modello “SR 41”
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020.pdf
Per consultare l’allegato, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201287%20del%2020-03-2020_Allegato%20n%201.pdf
Per consultare lo schema sulla tipologia di strumento applicabile alle singole aziende, clicca qui: https://www.adlabor.it/schemi/fis-fondo-di-integrazione-salariale/ambito-di-applicazione-dei-sistemi-di-integrazione-salariale-cig-cigs-cigd-fis/