Avvertendo che sarà emanata quanto prima specifica circolare che fornirà le relative istruzioni amministrative, l’INPS, con messaggio n. 1321 del 23 marzo 2020, fornisce le modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario dei Fondi di solidarietà per le quali è stata rilasciata una nuova e specifica causale, denominata “COVID-19 nazionale”, ai sensi degli articoli 19, 20 e 21 del decreto-legge n. 18/2020.
1. Termine di presentazione delle domande di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno ordinario: in deroga agli articoli 15 e 30 del D.lgs n. 148/2015, le domande di accesso al trattamento di CIGO e all’assegno ordinario, con la causale sopraindicata, devono essere inviate telematicamente entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. Circa la decorrenza del termine di presentazione delle domande:
2. Modalità di presentazione delle domande di CIGO e di assegno ordinario: le domande per accedere alle prestazioni di CIGO e di assegno ordinario sono disponibili:
I datori di lavoro che hanno già in corso un’autorizzazione di CIGO o di assegno ordinario o hanno presentato domanda di CIGO/assegno ordinario non ancora autorizzata, con qualsiasi altra causale , possono, qualora ne abbiano i requisiti, ripresentare la domanda di CIGO o di assegno ordinario con causale“COVID-19 nazionale”, anche per periodi già autorizzati o per periodi oggetto di domande già presentate e non ancora definite.
Il messaggio sintetizza infine le novità apportate dal D.L. 18/2020.
Per consultare il messaggio, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201321%20del%2023-03-2020.pdf