Con Circolare INPS n. 47 del 28-3-2020 vengono descritte le misure di integrazione salariale per fronteggiare l’emergenza COVID-19 e chiarite le procedure di richiesta e concessione delle stesse.
In particolare:
– Il trattamento è concesso a tutte le aziende che avrebbero regolarmente diritto alla CIGO, secondo quanto previsto ai sensi dell’articolo 10 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché a tutte le aziende che avrebbero regolarmente diritto all’assegno ordinario del FIS, secondo quanto previsto ai sensi degli articoli 26, 27, 40 del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148;
– Il trattamento è concesso a tutti i lavoratori in forza all’azienda al 23/02/2020, indipendentemente dall’anzianità di servizio;
– La durata del trattamento è di massimo 9 settimane, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020;
– Non è previsto il pagamento del contributo addizionale;
– La causale che deve essere inserita è “COVID-19 Nazionale”, lo status emergenziale di pandemia, per cui non è necessario allegare alla domanda alcuna prova della non imputabilità della sospensione dell’attività al Datore di lavoro, dunque alla domanda andrà allegato esclusivamente l’elenco dei dipendenti per i quali si richiede la Cassa Ordinaria/Assegno Ordinario;
– Come stabilito dal d.l. 18/20, la procedura per richiedere l’accesso ai fondi di integrazione ordinari prevede la consultazione sindacale successiva alla domanda ma non l’accordo sindacale che, in questo contesto, si rende non necessario;
– La domanda deve essere presentata all’INPS;
– per richiedere all’INPS il pagamento diretto non è necessaria la prova dello stato di crisi delle prestazioni ai lavoratori: l’istituto riconosce tale diritto in automatico una volta richiesto (il datore può anche decidere di anticipare i pagamenti);
– Per quanto riguarda il rapporto tra i trattamenti ordinari e gli altri istituti:
a) Malattia: prevale il trattamento di integrazione salariale, ne consegue che il lavoratore in malattia percepirà il trattamento di cassa/assegno ordinario;
b) L’INPS chiarisce che, vista l’eccezionalità del contesto e della causale, non è necessario imporre ai lavoratori l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti al fine di poter accedere ai trattamenti di integrazione;
c) CIGD: per le aziende che, al momento della domanda di trattamento ordinario per causale “COVID-19 Nazionale” già si trovavano il regime di cassa integrazione guadagni in deroga per altra causale, l’INPS specifica che prevale il trattamento ordinario;
d) Altri Fondi di Solidarietà: anche le aziende che hanno in corso un assegno di solidarietà possono far domanda (e ottenere) l’assegno ordinario per “COVID-19 Nazionale”.
– Il trattamento è concesso a tutte le aziende che non possono accedere agli strumenti di integrazione ordinari (CIGO – FIS);
La CIGD può essere concessa solo a seguito di un accordo Quadro tra le Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le Regioni;
– Il trattamento è concesso a tutti i lavoratori, ivi compresi quelli intermittenti, anche per la CIGD non si applicano le disposizioni relative al requisito dell’anzianità di effettivo lavoro;
– Non è previsto il pagamento del contributo addizionale;
– La durata del trattamento è di massimo 9 settimane per i periodi di effettiva sospensione dell’attività lavorativa;
– La causale che deve essere inserita è “COVID-19 Nazionale”;
– L’INPS chiarisce che, trattandosi di uno strumento concesso e regolato dagli Accordi Quadro delle Regioni (o delle Province Autonome), la domanda deve essere presentata alle Regioni (o Province Autonome) competenti;
– l’INPS individua due diverse procedure, a seconda del numero dei dipendenti:
a) Aziende con più di 5 dipendenti: è necessaria la procedura di informazione consultazione ed esame congiunto che si deve concludere entro i 5 giorni successivi, ma non è necessario l’accordo sindacale, intendendosi lo stesso raggiunto con il completamento della procedura di esame congiunto; n.b. Per il decreto della regione Lombardia l’accordo sindacale parrebbe necessario;
b) Aziende con meno di 5 dipendenti: non è chiaro se si debba espletare la procedura sindacale ma parrebbe non necessaria (l’ultimo alinea del comma 1 dell’articolo 22 d.l. 18/2020 dice semplicemente che tali aziende sono esonerate dall’accordo sindacale che però parrebbe riferirsi a quello tra regioni e sindacati).
– Il pagamento avviene obbligatoriamente in via diretta dall’INPS ai lavoratori;
– Per quanto riguarda il rapporto tra CIGD e gli altri istituti:
a) L’INPS chiarisce che non è necessario imporre ai lavoratori l’utilizzo delle ferie e dei permessi retribuiti al fine di poter accedere alla CIGD;
b) CIGD: come previsto dal comma 7 del’articolo 22l. 18/2020, le prestazioni di cassa integrazione nazionale di cui al d.l. 18/2020 sono aggiuntive rispetto alle disposizioni già adottate per i trattamenti in deroga specifici per le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, di cui agli articoli 15 e 17 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9.
– Nel caso di aziende con unità produttive site in cinque o più Regioni (o Province autonome), il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall’invio della domanda da parte dell’azienda, effettua l’istruttoria e, nel caso in cui accerti la sussistenza dei presupposti, quantifica l’onere previsto e lo trasmette all’INPS. Il provvedimento di concessione è emanato con decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A seguito dell’avvenuta emanazione, l’azienda invia la richiesta di pagamento di CIGD direttamente all’INPS sulla piattaforma “CIGWEB” indicando il numero del decreto di concessione. L’INPS, effettuata l’istruttoria, emette l’autorizzazione e l’azienda a questo punto inoltra all’INPS il modello “SR 41”, al fine di consentire alle Strutture territoriali di erogare le prestazioni con le stesse modalità in uso per le prestazioni di CIGD. Per aziende plurilocalizzate in meno di cinque regioni le domande vanno inoltrate ad ogni singola Regione.
Per consultare la circolare clicca qui: https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/circolare-inps-n-45-del-28-03-2020-coronavirus-norme-speciali-in-materia-di-trattamento-ordinario-di-integrazione-salariale-assegno-ordinario-cassa-integrazione-in-deroga/