16 Aprile 2020
Emergenza Coronavirus/COVID-19 – Congedo straordinario – modalità di fruizione
L’INPS, con messaggio n. 1621 del 15 aprile 2020, rammentando che:
- i lavoratori dipendenti che non abbiano fruito del congedo parentale o di prolungamento del congedo parentale nel periodo ricompreso dal 5 marzo fino alla fine della sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, ma che si siano comunque astenuti dall’attività lavorativa (dietro richiesta di permesso o ferie), possono presentare domanda di congedo COVID-19 riferita a periodi pregressi a partire dalla citata data del 5 marzo e per un periodo non superiore a 15 giorni;
- durante il detto periodo di sospensione dei servizi, il congedo COVID-19 può essere richiesto anche in modalità frazionata a giorni, con le stesse modalità del congedo parentale, alternandolo con attività lavorativa ovvero con altre tipologie di permesso o congedo (ad esempio, ferie, congedo parentale, prolungamento del congedo parentale, giorni di permesso ai sensi della legge n. 104/1992, etc.);
fornisce ulteriori chiarimenti:
Sulle modalità di fruizione dei congedi COVID-19 istituiti per la cura dei figli durante il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, congedi che, ricordiamo:
- possono essere fruiti da uno solo dei genitori oppure da entrambi, ma non negli stessi giorni;
- nel limite complessivo (sia individuale che di coppia) di 15 giorni per nucleo familiare (e non per ogni figlio);
- sono subordinati alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, disoccupato o non lavoratore;
- in presenza di domande presentate da genitori appartenenti allo stesso nucleo familiare per i medesimi giorni, si procederà ad accogliere quella presentata cronologicamente prima;
Sulla incompatibilità dei congedi con la fruizione di altri tipi di permesso o congedo da parte dell’altro genitore appartenente allo stesso nucleo familiare, precisando che la fruizione è incompatibile:
- con la richiesta del bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare. Resta fermo che nei giorni in cui non si fruisce del congedo COVID-19, è possibile fruire di giorni di congedo parentale;
- con la contemporanea negli stessi giorni fruizione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo di riposi per allattamento fruiti per lo stesso figlio;
- con la contemporanea percezione da parte dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare di strumenti a sostegno del reddito quali, ad esempio, CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, NASpI e DIS-COLL.
Sulla compatibilità dei congedi, precisando che il congedo COVID-19 è compatibile con:
- in caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l’altro genitore può fruire del congedo oppure del congedo parentale, in quanto la presenza di un evento morboso potrebbe presupporre un’incapacità di prendersi cura del figlio;
- qualora ci siano più figli nel nucleo familiare oltre al figlio per cui si fruisce del congedo di maternità/paternità, la fruizione del congedo da parte dell’altro genitore è compatibile per la cura degli altri figli;
- con la prestazione di lavoro in modalità smart-working dell’altro genitore, in quanto il genitore che svolge l’attività lavorativa da casa non può comunque occuparsi della cura dei figli;
- la fruizione del congedo è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie, aspettative e permessi non retribuiti dell’altro genitore appartenente al nucleo familiare
- con la sospensione obbligatoria dell’attività da lavoro autonomo disposta durante il periodo di emergenza per COVID-19, trattandosi di una ipotesi di sospensione dell’attività lavorativa e non di una cessazione dell’attività.
Per consultare il messaggio clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%201621%20del%2015-04-2020.pdf