26 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus/COVID-19: istruzioni per congedi e permessi L. 104/92

L’INPS, con circolare n. 45 del 25 marzo 2020, fornisce le istruzioni amministrative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 dei  lavoratori dipendenti e non, nonché dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992.

La circolare tratta in modo dettagliato i seguenti argomenti:

  1. Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità: il periodo  continuativo  o  frazionato,  comunque  non  superiore  a  15  giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, in concomitanza del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M.del 4 marzo 2020 è  riconosciuto  alternativamente  ad  uno  solo  dei  genitori  per  nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il  limite  dei  12  anni  di  età  non  si  applica  in  riferimento  ai  figli  disabili  in  situazione  di  gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito  in  ragione  della  categoria  lavorativa  di  appartenenza  del  genitore  richiedente  ed  i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione    È  fatto  divieto  di  procedere  al  loro  licenziamento  ed  è  garantito  ildiritto alla conservazione del posto di lavoro
  2. Congedo COVID-19 per genitori dipendenti del settore privato: le principali novità riguardano le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli e la tutela oltre i massimali ordinari. In  particolare,  il  congedo  riconosce  ai  genitori  un’indennità  pari  al  50%  della retribuzione,  nel  caso  in  cui  sia  chiesto  per  un  figlio  fino  ai  12  anni  di  età.  La  possibilità  di  fruire  del  congedo  COVID-19  è,  inoltre,  riconosciuta  anche  nei  casi  in  cui  la tutela del congedo parentale non sia più fruibile, cioè ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia ed ai ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
  3. Congedo per genitori dipendenti del settore pubblico;
  4. Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS: vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale  ordinario,  che  riguardano  sia  le  nuove  percentuali  per  fasce  di  età  sia  la tutela oltre i massimali. Analoga  tutela  è  prevista  anche  per  i  genitori  lavoratori  autonomi  iscritti  all’INPS,  cui  viene riconosciuta  un’indennità  pari  al  50%  della  retribuzione  convenzionale  giornaliera  a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12  anni  di  età;
  5. Congedo per  figli  con  disabilità  in  situazione  di  gravità : per i genitori di figli con disabilità  in  situazione  di  gravità,  iscritti  a  scuole  di  ogni  ordine  grado  o  ospitati  in  centri  diurni  a  carattere assistenziale,  vi è la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età. La suddetta misura è estesa anche ai genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
  6. Permessi retribuiti  ex art. 33, legge    104/92: i  soggetti  aventi  diritto  ai  permessi  in  questione  potranno  godere,  in aggiunta  ai  tre  giorni  mensili  già  previsti  dalla  legge  n.  104/1992  (3  per  il  mese  di  marzo  e  3 per  il  mese  di  aprile),  di  ulteriori  12  giornate  lavorative  da  fruire  complessivamente  nell’arco dei due mesi di marzo e aprile 2020;
  7. Istruzioni per  la  compilazione  delle  denunce  contributive: per  la  corretta  gestione  dei  congedi  eccezionali  introdotti  dal  decreto-legge    18/2020  nel flusso  Uniemens  sono  stati  previsti  nuovi  codici  e specifiche causali evento  riferiti  ai vari tipi di  lavoratori;
  8. Istruzioni fiscali: le prestazioni  economiche sono  sostitutive  della  retribuzione e, pertanto, imponibili ai fini fiscali.

Per consultare la circolare, clicca qui:

https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/circolare-inps-n-45-del-25-03-2020-coronavirus-congedi-straordinari/

error: Content is protected !!