26 Marzo 2020
Emergenza Coronavirus/COVID-19: istruzioni per congedi e permessi L. 104/92
L’INPS, con circolare n. 45 del 25 marzo 2020, fornisce le istruzioni amministrative per la fruizione del congedo per emergenza COVID-19 dei lavoratori dipendenti e non, nonché dei permessi ex art. 33 legge n. 104/1992.
La circolare tratta in modo dettagliato i seguenti argomenti:
- Periodo di fruizione del congedo COVID-19 e relativa indennità: il periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, in concomitanza del periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M.del 4 marzo 2020 è riconosciuto alternativamente ad uno solo dei genitori per nucleo familiare per i figli di età non superiore ai 12 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito previsti in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Il limite dei 12 anni di età non si applica in riferimento ai figli disabili in situazione di gravità accertata, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in ragione della categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente ed i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa. È riconosciuta la possibilità di fruire del congedo in argomento anche ai genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, sempre per un periodo continuativo o frazionato non superiore a quindici giorni, senza diritto alla corresponsione di alcuna indennità né al riconoscimento della contribuzione È fatto divieto di procedere al loro licenziamento ed è garantito ildiritto alla conservazione del posto di lavoro
- Congedo COVID-19 per genitori dipendenti del settore privato: le principali novità riguardano le nuove percentuali di indennizzo per fasce di età dei figli e la tutela oltre i massimali ordinari. In particolare, il congedo riconosce ai genitori un’indennità pari al 50% della retribuzione, nel caso in cui sia chiesto per un figlio fino ai 12 anni di età. La possibilità di fruire del congedo COVID-19 è, inoltre, riconosciuta anche nei casi in cui la tutela del congedo parentale non sia più fruibile, cioè ai genitori che abbiano già raggiunto i limiti individuali e di coppia ed ai ai genitori che abbiano figli di età compresa tra i 12 ed i 16 anni.
- Congedo per genitori dipendenti del settore pubblico;
- Congedo parentale per genitori lavoratori iscritti alla Gestione separata e autonomi iscritti all’INPS: vengono previste maggiori tutele rispetto al congedo parentale ordinario, che riguardano sia le nuove percentuali per fasce di età sia la tutela oltre i massimali. Analoga tutela è prevista anche per i genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS, cui viene riconosciuta un’indennità pari al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto, per i figli fino ai 12 anni di età;
- Congedo per figli con disabilità in situazione di gravità : per i genitori di figli con disabilità in situazione di gravità, iscritti a scuole di ogni ordine grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, vi è la possibilità di fruire del congedo COVID-19 indennizzato anche oltre il limite di 12 anni di età. La suddetta misura è estesa anche ai genitori iscritti alla Gestione separata e dei genitori lavoratori autonomi iscritti all’INPS;
- Permessi retribuiti ex art. 33, legge 104/92: i soggetti aventi diritto ai permessi in questione potranno godere, in aggiunta ai tre giorni mensili già previsti dalla legge n. 104/1992 (3 per il mese di marzo e 3 per il mese di aprile), di ulteriori 12 giornate lavorative da fruire complessivamente nell’arco dei due mesi di marzo e aprile 2020;
- Istruzioni per la compilazione delle denunce contributive: per la corretta gestione dei congedi eccezionali introdotti dal decreto-legge 18/2020 nel flusso Uniemens sono stati previsti nuovi codici e specifiche causali evento riferiti ai vari tipi di lavoratori;
- Istruzioni fiscali: le prestazioni economiche sono sostitutive della retribuzione e, pertanto, imponibili ai fini fiscali.
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.adlabor.it/interpretazioni/emergenze/circolare-inps-n-45-del-25-03-2020-coronavirus-congedi-straordinari/