18 Marzo 2020

Emergenza Coronavirus/COVID-19: misure a sostegno del lavoro – Cassa integrazione

Il decreto Legge 17 marzo 2020 al titolo II predispone varie misure a sostegno del lavoro. In attesa dei successivi necessari provvedimenti applicativi, accenniamo alle misure concernenti la cassa integrazione ordinaria, straordinaria e in deroga.

Cassa integrazione guadagni ordinaria

L’art. 19, “Norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario”, prevede che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all’assegno ordinario con queste condizioni:

Altre misure adottate in relazione all’emergenza Coronavirus/COVID-19 riguardano:

Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (1.347,1 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Cassa integrazione guadagni straordinaria

L’art. 20 “Trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria” prevede che le aziende che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, hanno in corso un trattamento di CIGS:

Il provvedimento precisa che, una volta esaurite le risorse messe a disposizione per finanziare la misura in oggetto (338,2 milioni di euro), l’INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande.

Assegni di solidarietà

L’art. 21 “Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso”, prevede anche in questo caso la possibilità di ricorrere alla CIGO e, anche in questo caso, i periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno concesso ai sensi dell’articolo 1 non sono conteggiati ai fini dei limiti temporali massimi previsti dalla legge.

Cassa integrazione guadagni in deroga

L’art. 22 “Nuove disposizione per la Cassa integrazione in deroga” prevede che, per i datori di lavoro del settore privato, inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore e degli enti religiosi civilmente riconosciuti (ma esclusi i datori di lavoro domestico) e per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, le Regioni e Province autonome possono riconoscere trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga:

I trattamenti in oggetto sono concessi con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all’INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall’adozione. La loro efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti massimi di spesa di 3.293,2 milioni di euro ripartiti tra le regioni e province autonome con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Il trattamento può essere concesso esclusivamente con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS

Ci riserviamo di fornire ulteriori chiarimenti in attesa delle circolari esplicative del ministero del Lavoro e dell’INPS.

 

 

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