29 Ottobre 2020
Emergenza COVID – Misure urgenti in materia di sostegno ai lavoratori e alle imprese – DL 137/2020 | Adlabor
È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (cd. Decreto “Ristori”) con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il decreto entra in vigore il 29 ottobre 2020.
Per quanto riguarda le misure concernenti il mondo del lavoro, segnaliamo in particolare:
Cassa integrazione, ordinaria, in deroga e assegno ordinario – Art. 12 co. 1 – 4
- Il decreto prevede altre 6 settimane di cassa integrazione, ordinaria, in deroga e di assegno ordinario legati all’emergenza COVID-19 di cui agli articoli da 19 a 22 quinquies del d.l. 18/2020, da usufruire tra il 16 novembre 2010 e il 31 gennaio 2021 da parte delle imprese che hanno esaurito le precedenti settimane di cassa integrazione e da parte di quelle soggette a chiusura o limitazione dell’attività.
- Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19;
- Ai fini dell’accesso alle sei settimane, il datore di lavoro deve presentare all’Inps domanda di concessione, nella quale autocertifica la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato. L’Inps autorizza i trattamenti sulla base della autocertificazione allegata alla domanda e individua l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro è tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale, pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al 20%, e pari al 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%.
- Il contributo addizionale non e’ dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attivita’ di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dalla chiusura o limitazione delle attivita’ economiche e produttive disposta dalla Legge.
Blocco licenziamenti – Art. 12 co. 9 – 11
- Fino al 31 gennaio 2021 restano precluse al datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, sia l’avvio delle procedure di licenziamento collettivo sia la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo e restano altresì sospese le relative procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio Sono fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro, o di clausola del contratto di appalto.
- Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale,dell’attività; nei casi in cui nel corso della liquidazione non si configuri la cessione di un complesso di beni od attività che possano configurare un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa; nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo. A detti lavoratori è comunque riconosciuto il trattamento di disoccupazione. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l’esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne sia disposta la cessazione. Nel caso in cui l’esercizio provvisorio sia disposto per uno specifico ramo dell’azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso
Esonero dai contributi previdenziali – Art. 12 co. 14 – 15
- È prevista la sospensione per quattro mesi (fruibili entro il 31 maggio 2021) del versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro privati che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID. L’esonero è riservato appartenenti ai settori interessati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1 al d.l. 137/2020.
Per consultare il decreto legge 137 clicca qui: https://www.adlabor.it/normativa/emergenze/d-l-137-2020-ulteriori-misure-urgenti-in-materia-di-tutela-della-salute-sostegno-ai-lavoratori-e-alle-imprese-giustizia-e-sicurezza-connesse-allemergenza-epidemiologica-da-covid-19-adlabor/