20 Marzo 2009
ENPALS:Nuovo tasso di dilazione dei debiti e nuovi tassi sanzionatori
Con la circolare n. 8/2009, l’ENPALS ha stabilito che , a decorrere dal giorno 11 marzo 2009, l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge è fissato nella misura del 7,50 % (tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/96, convertito nella legge n. 402/96).
La nuova misura del tasso di differimento e di dilazione, implica l’adeguamento anche all’aliquota di calcolo delle sanzioni civili. Pertanto, in attuazione delle norme previste dal nuovo regime sanzionatorio, introdotto dalla Legge 23.12.2000, n. 388, la misura delle sanzioni civili risulta essere:
- pari al 7,00 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a)e di denuncia spontanea della situazione debitoria (prima di contestazioni o richieste da parte dell’Ente) entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi e sempreché il versamento della contribuzione dovuta sia effettuato entro i 30 giorni successivi alla denuncia stessa;
- pari al 7,00 % annuo (tasso ufficiale di riferimento, 1,5%, maggiorato di 5,5 punti) nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempre ché il versamento della contribuzione sia effettuato entro il termine fissato dall’Ente;
- pari al 30% annuo nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria, da parte degli interessati, effettuata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento oppure di denuncia della contribuzione dovuta entro dodici mesi dalla scadenza, ma senza che il pagamento avvenga nei 30 giorni successivi alla denuncia stessa.