– esclusivamente personali,
-continuative,
– con modalità di esecuzione organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Oltre, a non applicarsi alle collaborazioni rese a fini istituzionali a favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, inoltre alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, come espressamente previsto dall’art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 81/2015 infine non è applicabile nemmeno alle collaborazioni sportive rese a favore del CONI, delle Federazioni Sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.
Per consultare la risposta ad interpello n. 6/2016 del Ministero del Lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/6-2016.pdf