Il Ministero del Lavoro, rispondendo all’interpello n. 2/2016 del 20 gennaio 2016, ha precisato che non è possibile fruire dell’esonero contributivo per le nuove assunzioni, che era previsto dall’articolo 1, comma 118, della legge n. 190/2014 (Legge di Stabilità 2015), laddove il rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non sia stato instaurato in base a una libera scelta del datore di lavoro, ma solamente quale conseguenza di un accertamento ispettivo, che abbia riqualificato un rapporto di lavoro autonomo o parasubordinato, in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Per consultare la risposta ad interpello n. 4/2016 del Ministero del lavoro clicca qui:
http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/2-2016.pdf