Istruzioni INPS sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato
L’INPS, con circolare n. 40 del 2 marzo 2018, fornisce le istruzioni operative e contabili sull’esonero contributivo per le nuove assunzioni di giovani con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 1, commi 100-108 e 113-114, della Legge 205/2017 (vedi nostra news dell’ 8 gennaio 2018).
L’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro spetta:
La misura dell’incentivo è pari al 50% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile.
La durata del beneficio è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione.
La medesima agevolazione può essere riconosciuta nelle ipotesi di mantenimento in servizio, decorrente dal 1° gennaio 2018, del lavoratore al termine del periodo di apprendistato, a condizione che il lavoratore, al momento del mantenimento in servizio, non abbia compiuto il trentesimo anno di età. Nella suddetta fattispecie, il beneficio trova applicazione per un periodo massimo di dodici mesi, fermo restando l’importo massimo pari a 3.000 euro.
L’esonero è, inoltre, elevato nella misura del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per trentasei mesi a partire dalla data di assunzione e sempre nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, da riparametrare e applicare su base mensile, nelle ipotesi in cui le assunzioni a tempo indeterminato riguardino giovani che, nei sei mesi precedenti, abbiano svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Nell’ambito della predetta circolare, l’INPS ha precisato le condizioni per il diritto all’esonero contributivo indicando in particolare che:
Per consultare la circolare, clicca qui:
https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2040%20del%2002-03-2018.pdf