Il Ministero formula tale interpretazione, in quanto, non essendoci alcuna preclusione espressa, la norma non circoscrive la platea dei lavoratori per i quali è possibile godere dell’esonero contributivo a coloro che non beneficiano del trattamento pensionistico.
Per consultare la risposta ad interpello n. 4/2016 del Ministero del lavoro clicca qui: http://www.lavoro.gov.it/Strumenti/interpello/Documents/4-2016.pdf
Tale interpretazione potrebbe essere estesa anche all’esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) per le assunzioni effettuate nel 2016, dato che anche in questa norma non vi è alcuna limitazione, nella fruizione del beneficio contributivo, alle assunzioni dei lavoratori che percepiscono il trattamento pensionistico.