06 Novembre 2015
Esonero contributivo per nuove assunzioni: guida INPS
Con circolare n. 178 del 3 novembre 2015, l’INPS ha fornito nuovi ed ulteriori chiarimenti in merito all’esonero contributivo triennale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015, previste dalla Legge di Stabilità 2015 (art. 1, co. 118 e ss, della L. n. 190/2014).
In particolare, la circolare precisa che:
- il beneficio si applica anche ai datori di lavoro che, pur non rientrando nel novero delle Amministrazioni Pubbliche, sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi verso le casse della Gestione Dipendenti Pubblici (CPDEL, CPI, CPS, CPUG, CTPS) oppure che assumono lavoratori assicurati all’Istituto nazionale della Previdenza per i Giornalisti (INPGI);
- l’esonero contributivo triennale non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente;
- rientrano nell’agevolazione le nuove assunzioni con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015 e la sua durata è pari a 36 mesi a partire dalla data di assunzione. Viene inoltre precisato che in caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, lo sgravio spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, per la durata complessiva di 36 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione. l’esonero spetta anche per eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione (disponibilità);
- in caso di assenza per maternità obbligatoria il periodo agevolato slitta in avanti;
- nei casi di trasformazione o stabilizzazione (entro sei mesi dalla relativa scadenza) di rapporti a termine è prevista la restituzione del contributo addizionale NASpI ai sensi della Legge n. 92/2012;
- l’esonero non spetta nè per assunzioni di chi ha lavorato all’estero nei sei mesi precedenti né nel caso in cui il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato intercorso nei sei mesi precedenti la nuova assunzione sia stato risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore;
- si è inoltre esclusi dal bonus anche nei casi di subentro nell’appalto di servizi e transito di lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato dal cedente al subentrante (la bozza di Legge di Stabilità 2016 prevede invece la possibilità di usufruirne.
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