Con la circolare n. 105 del 18 settembre 2020, l’INPS fornisce le prime indicazioni sull’esonero dal versamento dei contributi previdenziali spettante alle aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione, ai sensi di quanto disposto dal Decreto Agosto (D.L. 104/2020).
Il beneficio spetta ai datori di lavoro del settore privato, con esclusione di quello agricolo, ed è fruibile entro il 31 dicembre 2020, a condizione che i medesimi datori non richiedano i nuovi interventi di integrazione salariale ed è applicabile per singola unità produttiva.
Possono accedere all’esonero i datori di lavoro che abbiano:
Inoltre, il diritto alla legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinato al rispetto, delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori e da taluni presupposti specificamente previsti dal decreto-legge n. 104/2020 ed in particolare:
Non sono oggetto di esonero le seguenti contribuzioni:
L’ammontare dell’esonero è pari alla contribuzione non versata per il doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei suddetti due mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Tale importo può essere fruito, fino al 31 dicembre 2020, per un periodo massimo di quattro mesi e deve essere riparametrato e applicato su base mensile.
Il beneficio contributivo, che necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea, è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.
Per consultare la circolare, clicca qui: https://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2fCircolari%2fCircolare%20numero%20105%20del%2018-09-2020.htm