Il comma 4 dell’articolo 24 del Decreto Legge 201/2011 (c.d.’Manovra Monti’) approvato dalla Camera dei deputati -e prevedibilmente in via di approvazione senza modifiche da parte del Senato-, contiene una norma che estende l’area di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori (cioè la reintegrazione nel posto di lavoro in caso di licenziamento illegittimo) oltre il compimento dell’età per il diritto alla pensione di vecchiaia (portato dallo stesso provvedimento di legge a 66 anni) fino al compimento dell’età di 70 anni. Non è chiaro se i lavoratori dovranno comunicare al datore di lavoro la loro scelta di continuare il loro rapporto, oppure se l’estensione opererà automaticamente, per cui si attende l’emanazione delle opportune norme applicative. Rammentiamo inoltre che i suddetti limiti di età di 66 e 70 andranno periodicamente rivisti, adeguandoli alla speranza di vita, con i meccanismi previsti dall’articolo 12 del decreto-legge n. 78/2010, convertito.
Per opportuna completa informazione sull’argomento, riportiamo in calce la norma citata del D.L. 201/2011
Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, Art. 24, Disposizioni in materia pensionistica
Comma 4: Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (di seguito AGO) e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la pensione di vecchiaia si può conseguire all’età in cui operano i requisiti minimi previsti dai successivi commi. Il proseguimento dell’attività lavorativa è incentivato, fermi restando i limiti ordinamentali dei rispettivi settori di appartenenza, dall’operare dei coefficienti di trasformazione calcolati fino all’età di settant’anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, come previsti dall’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei lavoratori dipendenti, l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni opera fino al conseguimento del predetto limite massimo di flessibilità.