Facendo seguito e riferimento alle nostre precedenti news del 10 settembre 2012 e 2 gennaio 2013 con le quali davamo notizia delle novità introdotte dalla Legge 92/2012 (c.d. “Legge Fornero”), che, all’art. 1, comma 26, ha disciplinato i rapporti di collaborazione con partita IVA, aggiungendo l’art. 69-bis al D.Lgs. 276/2003 (c.d. “Legge Biagi”), evidenziamo come il comma 1 del tale articolo prevede che “le prestazioni lavorative rese da persona titolare di posizione fiscale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria da parte del committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
a) che la collaborazione con il medesimo committente abbia una durata complessiva superiore a otto mesi annui per due anni consecutivi;
b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione, anche se fatturato a piu’ soggetti riconducibili al medesimo centro d’imputazione di interessi, costituisca piu’ dell’80 per cento dei corrispettivi annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;
c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del committente.“
Finora la verifica di presunzione era inapplicabile, poiché era necessaria l’esistenza di un arco temporale di almeno due anni, ma essendo questo periodo oramai trascorso, è assai probabile che quanto prima (probabilmente già dal 1° gennaio 2015) le strutture periferiche del Ministero del lavoro inizino ad effettuare controlli mirati su questo tipo di rapporti per verificarne la genuinità, controlli che si concentreranno soprattutto sui datori di lavoro che ricorrono a Partite IVA in regime di monocommittenza.
Desideriamo far rilevare che, nel caso in cui il rapporto di collaborazione con partita IVA sia ritenuto illegittimo, questo si converte in rapporto di collaborazione coordinata e continuativa solo se ne sussistano i requisiti concreti. Nel caso in cui venga rilevato che il lavoratore sia invece soggetto al potere direttivo del datore, il rischio sarà di veder convertito il rapporto di collaborazione in rapporto di lavoro subordinato.
Ricordiamo infine che la presunzione di non genuinità non si applica ai rapporti di collaborazione che siano:
– connotati da competenze teoriche di grado elevato acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacita’ tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell’esercizio concreto di attivita’;
– svolti da soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali;
– svolti nell’esercizio di attivita’ professionali per le quali l’ordinamento richiede l’iscrizione ad un ordine professionale, ovvero ad appositi registri, albi, ruoli o elenchi professionali qualificati e detta specifici requisiti e condizioni. A tal proposito si vedano la circolare n. 32 del 27 dicembre 2012 ed il Decreto 20 dicembre 2012, entrambi del Ministero del lavoro.
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Per consultare il decreto ministeriale clicca qui