L’INPS, con messaggio n. 2981 del 28 luglio 2020, facendo seguito alla sua circolare n. 84/2020, ribadisce che all’assegno ordinario con causale COVID-19, erogato dal Fondo di integrazione salariale, si applica la normativa in materia di cassa integrazione ordinaria e ai fini della concessione del trattamento non è richiesto l’accordo sindacale.
Per contro, come già specificato nella citata circolare n. 84/2020, l’accordo è richiesto esclusivamente per i Fondi di solidarietà bilaterali i cui regolamenti subordinano l’accesso all’assegno ordinario al preventivo espletamento delle procedure sindacali, con obbligo di accordo aziendale. In tali casi, infatti, la vigente disciplina non esonera espressamente le aziende dall’obbligo dell’accordo.
Per consultare il messaggio 2981/2020, clicca qui: https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%202981%20del%2028-07-2020.pdf
Per consultare la circolare 84/2020, clicca qui: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2084%20del%2010-07-2020.pdf