07 Ottobre 2021
GREEN PASS – misure di interesse generale per il mondo del lavoro | Adlabor
È stata pubblicata, nella Gazzetta Ufficiale n. 235/2021, la Legge 24 settembre 2021, n. 133, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111 (Decreto “Green Pass”). Segnaliamo di specifico interesse per il mondo del lavoro:
- lo slittamento al 31 dicembre 2021 delle agevolazioni previste per i lavoratori fragili (articolo 26, commi 2 e 2-bis, del Decreto-legge n. 18/2020). Rammentando che i lavoratori fragili sono quei soggetti che si trovano in condizione di particolare rischio rispetto al contagio da COVID-19 a causa di pregresse gravi patologie croniche, di immunodepressione, disabilità gravi, comorbilità, essi hanno il diritto:
- a prestare la loro attività in modalità di lavoro agile, laddove tecnicamente possibile, anche con diversa mansione (ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi), o con svolgimento di specifiche attività di formazione professionale, anche da remoto;
- all’equiparazione della quarantena o della permanenza domiciliare alla malattia ai fini del trattamento economico, con esclusione del computo ai fini del periodo di comporto.
Non ci sono però ancora conferme sulla disponibilità di risorse finanziarie in grado di prevedere anche un’indennità di malattia per gli eventi di quarantena ricadenti nel secondo semestre 2021, che in base agli ultimi provvedimenti di prassi INPS restano fuori dal pagamento del sussidio, pur con il riconoscimento della malattia e dell’esclusione ai fini del comporto. Su questo punto il Governo ha espresso la volontà di trovare una soluzione, ma manca ancora il provvedimento che ne dia concreta attuazione
- l’obbligo vaccinale dal 10 ottobre al 31 dicembre 2021, per tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di fragilità;
- la durata diversa tra il tampone antigenico rapido ed il tampone molecolare: validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2 e validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
Per consultare il testo della legge 133/2021, clicca qui:
https://www.adlabor.it/contenuto/testo-coordinato-del-decreto-legge-6-agosto-2021-n-111/