11 Ottobre 2021
Green Pass – sintesi aspetti gestionali | Adlabor
Il decreto Legge n. 127/2021 a decorrere dal prossimo 15 ottobre 2021, ha introdotto l’obbligo, per i lavoratori, di accedere al luogo di lavoro solo previa presentazione di un certificato verde Covid-19 (cd. Green pass).
Facendo seguito alle nostre precedenti news del 23, 27 e 28 settembre 2021 e del 4 e 7 ottobre 2021, proponiamo una sintesi dei principali aspetti gestionali
Quali sono i documenti che dovrà predisporre il datore di lavoro durante il periodo di validità della norma?
- Regolamento che evidenzi le modalità organizzative per la verifica del Green pass nei locali aziendali;
- Lettera ai lavoratori per comunicare l’avvio dei controlli dal 15 ottobre 2021. Nella lettera, il datore di lavoro potrà richiedere ai lavoratori privi di Green pass una comunicazione all’azienda, al fine di organizzare l’attività lavorativa;
- Lettera di nomina dei soggetti delegati al controllo del Green pass, con l’informativa sulle modalità di controllo;
- Lista dei lavoratori da controllare (qualora il controllo sia stato previsto “a campione”)
- Lettera al lavoratore che viene allontanato dal luogo di lavoro in quanto privo di un Green pass in corso di validità. La medesima comunicazione dovrà essere inviata ai lavoratori che comunicheranno il mancato possesso di un Green pass valido;
- Lettera di contestazione disciplinare in caso di accesso di un lavoratore all’interno dei locali aziendali senza il prescritto Green pass
Quali sono i soggetti da controllare?
- Lavoratori dipendenti (esclusi lavoratori in smart-working, telelavoratori e lavoratori a domicilio)
- Agenti e Rappresentanti
- Collaboratori (co.co.co. – collaboratore occasionale)
- Lavoratori somministrati
- Lavoratori distaccati
- Lavoratori in trasferta
- Liberi professionisti
- Stagisti – tirocinanti
- Volontari
- Titolari, legali rappresentanti, amministratori
- Soci
- Lavoratori della ditta appaltatrice
Chi è esente dal controllo?
- Tuttii soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. La certificazione sarà cartacea fino al 30 novembre 2021, poi probabilmente diverrà esclusivamente telematica, con QR Code. (Cfr. Circolari Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021 e n. 43366 del 25 settembre 2021).
Quali sono le condizioni per avere un Green pass?
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo (sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute). Validità di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica);
- Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. (validità fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale);
- Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto. Validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
- Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo. Validità di 12 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione
- Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare). Validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2; validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2
Con che mezzi deve avvenire la verifica del Green pass?
- La certificazione verde COVID-19 è identificata attraverso un codice univoco alfanumerico rappresentato da un codice a barre bidimensionale (QR code)
- La verifica avverrà tramite l’applicazione (APP) VerificaC19 e potrà avvenire anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno)
- L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità ai fini della verifica circa la corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
- Attenzione: l’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5 dell’art. 13 del DPCM 17 giugno 2021)
Anomalie nel controllo del Green pass
- In caso di anomalie all’ingresso dei luoghi di lavoro, impedire al lavoratore l’accesso o, se è entrato, allontanarlo immediatamente. In caso di rifiuto del lavoratore, informare le autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetto, Polizia, Carabinieri), sanitarie (ASL competente per territorio) e del lavoro (Ispettorato del lavoro competente per territorio)
- Lettera al lavoratore con l’indicazione delle ripercussioni normative, contrattuali ed economiche del mancato possesso del Green pass, invitandolo a rientrare in azienda solo in possesso di un Green pass in corso di validità
- Comunicare l’esito del controllo all’Ufficio Risorse Umane, in quale effettuerà i dovuti interventi economico-retributivi per i giorni di assenza ingiustificata
Conseguenze per il lavoratore in caso di mancato possesso o di anomalie o di scadenza della certificazione verde
- Il lavoratore verrà considerato assente ingiustificato e sospeso dal lavoro fino alla presentazione della predetta certificazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2021;
- Durante il periodo di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato;
- La sospensione non costituisce una sanzione disciplinare;
- Il lavoratore mantiene comunque il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro
Sanzioni per i lavoratori in caso di accesso ai luoghi di lavoro in violazione all’obbligo di possesso del Green pass
- Sanzioni disciplinari
- Sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro (irrogata dal Prefetto).
Sanzioni per il datore di lavoro in caso di mancata adozione delle misure organizzative entro il 15 ottobre e/o in caso di mancato controllo del Green pass
- Sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro (irrogata dal Prefetto)
Per consultare la circolare del Ministero della Salute n. 35309 del 4 agosto 2021, clicca qui:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82047&parte=1%20&serie=null
Per consultare la circolare del Ministero della Salute n. 43366 del 25 settembre 2021, clicca qui:
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2021&codLeg=82933&parte=1%20&serie=null