Il Ministero del lavoro, con la sua risposta del 30 maggio 2012, n. 13 all’interpello presentato dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all’assolvimento degli obblighi relativi al prospetto paga di cui agli artt. 1 e 3, L. n. 4/1953, tramite sito web, ha precisato che – visto l’obbligo del datore di lavoro di consegnare al lavoratore, all’atto del pagamento della retribuzione, il prospetto paga (articoli 1 e 3 della legge 5 gennaio 1953, n. 4) – tale dovere è correttamente assolto anche nel caso in cui il datore, oltre che inviare il prospetto paga tramite posta elettronica (certificata o meno), lo collochi su di un sito internet, all’interno di un’area riservata alla quale il singolo dipendente interessato possa accedere con la propria password.
Il testo del documento è consultabile su: http://www.lavoro.gov.it/NR/rdonlyres/6BCAC4E9-F548-4EC0-9CDF-5E740DAD0119/0/132012.pdf