Per il quale le lavoratrici, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2015, avrebbero potuto conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, ove in possesso dei prescritti requisiti anagrafici e contributivi, optando per la liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo- precisando che potevano accedere a questa forma di pensionamento anche le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2015 avevano maturato i requisiti già previsti (adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del DL 78/2010, n. 78), anche se la decorrenza del trattamento pensionistico sarebbe stata successiva a tale data.
I requisiti sono così sintetizzabili:
Sul punto si è pronunciata l’INPS, con circ. 45/2016.
A tutt’oggi però non risultano adottati provvedimenti specifici che estendano l’opzione donna al 2016 e agli anni successivi.
Il 13 giugno 2016 l’on. Cesare Damiano, Presidente della commissione lavoro alla Camera (e primo firmatario della proposta di legge 857/2013, consultabile su (http://www.camera.it/_dati/leg17/lavori/stampati/pdf/17PDL0005260.pdf), ha detto che sulla previdenza “va trovato l’accordo con i sindacati sulla flessibilità delle pensioni e sui lavoratori precoci prima del referendum di ottobre; vanno risolte l’ottava salvaguardia, utilizzando i risparmi del Fondo esodati, le ricongiunzioni, i lavori usuranti e va fatto a settembre il monitoraggio di Opzione Donna.”
Per consultare la circolare Inps clicca qui
http://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2045%20del%2029-02-2016.pdf
LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 (in Suppl. ordinario n. 70 alla Gazz. Uff., 30 dicembre 2015, n. 302). – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita’ 2016)
art. 1, co. 281
“281. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorchè la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.
Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l’anno 2016 e di 49 milioni di euro per l’anno 2017.
Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall’INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull’attuazione della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all’attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa.
Qualora dall’attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l’impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione”
LEGGE 23 agosto 2004 n. 243 (in Gazz. Uff., 21 settembre , n. 222) – Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all’occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
Art. 1 comma 9
“9. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2015, è confermata la possibilità di conseguire il diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un’età pari o superiore a 57 anni per le lavoratrici dipendenti e a 58 anni per le lavoratrici autonome, nei confronti delle lavoratrici che optano per una liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180.
Entro il 31 dicembre 2015 il Governo verifica i risultati della predetta sperimentazione, al fine di una sua eventuale prosecuzione“