La Legge n° 133 del 2008 aveva modificato la L. 368/01, relativa al contratto di lavoro a termine, introducendo l’art. 4-bis, che prevedeva che in caso di declaratoria di illegittimità di un contratto a tempo determinato, per violazione della disciplina sull’apposizione del termine, anche nell’ambito del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali, nonché di quella sulle proroghe, l’indennizzo spettante al lavoratore fosse limitato da un minimo di 2,5 ad un massimo di 6 mensilità.Tale norma era applicabile ai soli giudizi già in corso al 22.08.2008.La Corte Costituzionale, con sentenza n° 214 del 8.07.2009, ha dichiarato costituzionalmente illegittima tale norma.