L’Inps, con la circolare n. 19 del 30 gennaio 2015, ha comunicato la misura, in vigore dal 1° gennaio 2015, degli importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, indennità di disoccupazione ASpI e Mini AspI, nonché le misure dell’importo mensile dell’assegno per le attività socialmente utili e quella del contributo sui licenziamenti.
Segnaliamo in particolare:
– Trattamenti di integrazione salariale
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 41/1986:
– Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro)
– Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro)
(Detti importi massimi devono essere incrementati, in relazione a quanto disposto dall’art. 2, comma 17, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella misura ulteriore del 20% per i trattamenti di integrazione salariale concessi in favore delle imprese del settore edile e lapideo per intemperie stagionali).
– Indennità di mobilità
Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2014, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986:
– Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro)
– Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro)
– Trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia
Per i lavoratori che hanno diritto al trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia l’importo da corrispondere, rivalutato ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 191/2009, n. 191, è fissato, per l’anno 2015, in euro 635,34 euro (598,24 euro netti).
– Indennità di disoccupazione ASpI e mini-ASpI
L’importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione ASpI e Mini-ASpI per il 2015 non può in ogni caso superare, per il 2015, euro 1.167,91
– Contributo licenziamenti
Il contributo dovuto per l’anno 2015 dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato sarà pari a 490,10 euro per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni (l’importo massimo del contributo sarà pertanto pari a 1.470,30 euro per rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi). Il contributo va corrisposto in caso di licenziamento di lavoratori con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso quelli intermittente e a tempo parziale ed i rapporti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato.
La circolare fornisce inoltre indicazioni circa l’indennità di disoccupazione agricola e sull’assegno spettante ai lavoratori che svolgono attività socialmente utili.
Per consultare la circolare clicca qui