Segnaliamo in particolare:
A) Trattamenti di integrazione salariale
Gli importi massimi mensili dei trattamenti di integrazione salariale, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’art. 26 della legge 41/1986:
– Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro);
– Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro).
B) Indennità di mobilità
Gli importi massimi mensili da applicare alla misura iniziale dell’indennità di mobilità spettante per i primi 12 mesi, da liquidare in relazione ai licenziamenti successivi al 31 dicembre 2015, nonché la retribuzione mensile di riferimento, oltre la quale è possibile attribuire il massimale piè alto sono indicati, rispettivamente, al lordo ed al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 41/1986:
– Retribuzione inferiore o uguale a 2.102,24 euro: importo lordo 971,71 euro (netto 914,96 euro)
– Retribuzione superiore a 2.102,24 euro: importo lordo 1.167,91 euro (netto 1.099,70 euro)
C) Indennità di disoccupazione NASpI
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari ad euro 1.195,00 per il 2016.
L’importo dell’indennità NASpI risulta pari a:
– 75% della retribuzione mensile, nel caso in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore fino a euro 1.195,00 (valore per l’anno 2016);
– 75% del predetto importo piè il 25% della retribuzione eccedente, nel caso in cui la retribuzione superi tale limite.
L’importo massimo mensile delle indennità di disoccupazione NASpI per il 2016 non può in ogni caso superare, per il 2016, il tetto massimo di euro 1.300,00.
D) Indennità di disoccupazione DIS-COLL
La retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo della indennità di disoccupazione DISCOLL
è pari ad euro 1.195,00 per il 2016.
L’importo massimo mensile di detta indennità non può in ogni caso superare, per il 2016, euro 1.300,00.
La circolare n. 48/2016 dell’INPS è consultabile su: https://www.inps.it/CircolariZIP/Circolare%20numero%2048%20del%2014-03-2016.pdf