Con messaggio n. 5791 del 3 luglio 2014 l’INPS, facendo seguito al precedente messaggio n.5658/2014 (di cui abbiamo dato notizia con nostra news del 3.7.2014), fornisce indicazioni amministrative, procedurali e contabili sulla richiesta e la fruizione degli incentivi per l’assunzione dei lavoratori ammessi al sussidio previsto dal Piano di intervento nazionale “Azione di Sistema WELFARE TO WORK 2012-2014”, nonché sulle modalità di composizione del flusso UniEmens.
Imprese beneficiarie
L’agevolazione riguarda le aziende che assumano, anche part time (ma con orario di lavoro non inferiore alle venti ore settimanali), nel periodo di reinserimento il lavoratore destinatario del sostegno del reddito con contratto a tempo indeterminato o a tempo determinato superiore a 12 mesi (anche proroga di un precedente rapporto a tempo determinato se la durata complessiva supera i dodici mesi o trasformazione a tempo indeterminato se avviene entro i primi sei mesi),
Tipo di incentivo
L’agevolazione consiste in un incentivo pari agli importi mensili del sussidio non ancora maturati dal lavoratore alla data di assunzione. L’incentivo è compatibile con altre eventuali agevolazioni contributive, connesse al particolare tipo di assunzione effettuata, e spetta solo in caso di:
– regolarità contributiva;
– rispetto degli obblighi di sicurezza sul lavoro;
– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali.
Procedure
L’Istituto provvederà a corrispondere l’incentivo in un’unica soluzione in sede di conguaglio dei contributi dovuti dall’impresa relativamente ai propri lavoratori dipendenti. La richiesta di fruizione dell’incentivo deve essere indicata ad un ufficio indicato dalla Regione, la quale effettuerà gli accertamenti istruttori ed adotterà la decisione finale di ammissione/non ammissione all’incentivo per poi inviare mensilmente alla Direzione Regionale competente dell’INPS l’elenco delle aziende ammesse all’incentivo.
Nel caso in cui l’azienda venga ammessa al beneficio, l’INPS:
– interromperà il pagamento al lavoratore dell’indennità di sostegno al reddito a decorrere dal giorno dell’assunzione, dandogliene comunicazione;
– determinerà l’importo dell’incentivo spettante all’azienda (in misura pari al residuo sussidio che sarebbe spettato al lavoratore) dandone comunicazione all’ufficio competente a gestire la posizione contributiva dell’impresa che chiede il beneficio;
– comunicherà all’azienda (tramite Cassetto previdenziale) l’avvenuta autorizzazione.
Conguaglio dei contributi
Nel caso l’azienda voglia utilizzare il beneficio come conguaglio dei contributi dovuti, dovrà indicare nella richiesta:
– la posizione contributiva (matricola INPS) con cui denuncia i contributi dei lavoratori per i quali spetta l’incentivo;
– la Sede INPS competente a gestire tale posizione contributiva;
– la Sede INPS competente a gestire il sussidio del lavoratore;
– il codice identificativo della comunicazione telematica (UNILAV) relativa al rapporto incentivato.
Interruzione del contratto
Nel caso in cui si interrompa in anticipo il rapporto di lavoro:
– se dovuto ad un licenziamento per giustificato motivo oggettivo, l’impresa dovrà restituire il 100% dell’incentivo fruito;
– se dovuto a dimissioni del lavoratore, l’impresa dovrà restituire il 50% del beneficio;
– se dovuto ad un licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo l’impresa dovrà restituire i ratei limitatamente al periodo successivo al licenziamento.
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