31 Agosto 2020
Indennità COVID 19 per i lavoratori introdotte dal DL 104/2020
L’INPS fornisce prime informazioni sulle misure e le indennità per i lavoratori introdotte dal decreto-legge n. 104/2020.
L’INPS, con il messaggio numero 3160 del 27 agosto 2020, fornisce le prime informazioni in ordine alle misure e alle indennità per i lavoratori introdotte dal decreto-legge n. 104/2020.
- Lavoratori che hanno diritto a NASpI e DIS-COLL: l’articolo 5 del decreto-legge n. 104 del 2020 prevede che le prestazioni NASpI e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione sia terminato nell’arco temporale compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, sono prorogate per ulteriori due mesi con decorrenza dal giorno della scadenza e alle medesime condizioni di cui all’articolo 92 del decreto Rilancio Italia. La norma, inoltre, prevede espressamente che detta proroga è rivolta anche ai soggetti che hanno beneficiato della proroga delle suddette prestazioni introdotta dal medesimo articolo 92. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità di proroga è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.
- Lavoratori non rientranti nella platea dei destinatari dell’indennità onnicomprensiva: l’articolo 9 del decreto in esame ha previsto un’indennità onnicomprensiva a favore di alcune categorie di lavoratori autonomi e subordinati, già destinatari dell’indennità COVID-19 per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. A tale ultimo riguardo si fa presente che l’art. 9 non ha previsto, invece, l’erogazione di tale ulteriore beneficio per alcune categorie di lavoratori già destinatarie delle indennità COVID-19 per le mensilità da marzo a maggio 2020 per effetto dei decreti Cura Italia e Rilancio Italia. In particolare, il DL 104/2020 non prevede, tra i destinatari dell’indennità onnicomprensiva, le seguenti categorie: i liberi professionisti titolari di partita IVA, i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO e i lavoratori del settore agricolo.
- Lavoratori stagionali e dei lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali: l’articolo 9, comma 1, del DL 104/2020 prevede una indennità onnicomprensiva a favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data del 15 agosto 2020, di entrata in vigore del decreto-legge n. 104 del 2020. Detta indennità è pari a complessivi 1.000 euro. La medesima indennità, ai sensi del citato articolo 9, comma 1, è riconosciuta a favore dei lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente né di NASpI, alla data di entrata in vigore del decreto-legge in oggetto, ossia il 15 agosto 2020.
- Lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: il comma 2 dell’articolo 9 del DL 104/2020 prevede un’indennità onnicomprensiva di importo pari a complessivi 1.000 euro a favore di alcune categorie di lavoratori subordinati e autonomi. Per il riconoscimento di dette indennità, il comma 3 dell’articolo 9 sopra richiamato prevede che i lavoratori interessati –alla data di presentazione della domanda– non devono essere né titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto di lavoro di tipo intermittente, né titolari di trattamento pensionistico diretto. I lavoratori interessati sono:
- Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
- Lavoratori intermittenti;
- Lavoratori autonomi occasionali;
- Lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
- Lavoratori dello spettacolo;
- Lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
Per consultare il messaggio, clicca qui:
https://www.inps.it/MessaggiZIP/Messaggio%20numero%203160%20del%2027-08-2020.pdf