19 Maggio 2022
Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti | ADLABOR
Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.114 del 17 maggio 2022, del Decreto legge n. 50/2022, viene prevista una indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (articolo 31, testo in calce).
L’indennità spetta:
- Ai lavoratori dipendenti (con esclusione dei rapporti di lavoro domestico), con una retribuzione mensile imponibile, ai fini previdenziali, non superiore a 2.692 euro, e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero dello 0,8% sui contributi previdenziali, per almeno una mensilità. Il lavoratore deve dichiarare di non essere titolare di pensione o di reddito di cittadinanza.
- Ai non titolari di un trattamento pensionistico a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione.
- Ai non beneficiari del reddito di cittadinanza.
L’indennità:
- È di importo pari a 200 euro e spetta una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
- Non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- È riconosciuta in via automatica per il tramite dei datori di lavoro.
- L’erogazione dell’indennità verrà effettuata nella retribuzione del mese di luglio 2022 e il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità è compensato attraverso la denuncia UNIEMENS, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’INPS.
- Non è cedibile, né sequestrabile e né pignorabile.
Decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50
Art. 31 – Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti
- Ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, non titolari dei trattamenti di cui all’articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, è riconosciuta per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, una somma a titolo di indennità una tantum di importo pari a 200 euro. Tale indennità è riconosciuta in via automatica, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare delle prestazioni di cui all’articolo 32, commi 1 e 18.
- L’indennità una tantum di cui al comma 1 spetta ai lavoratori dipendenti una sola volta, anche nel caso in cui siano titolari di più rapporti di lavoro.
- L’indennità di cui al comma 1 non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali.
- Nel mese di luglio 2022, il credito maturato per effetto dell’erogazione dell’indennità di cui al comma 1 è compensato attraverso la denuncia di cui all’articolo 44, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, secondo le indicazioni che saranno fornite dall’Istituto nazionale della previdenza sociale.
- Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4 valutati in 2.756 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58.