L’Inail, con circolare n. 23 del 1° giugno 2023, fornisce alcuni chiarimenti interpretativi, relativamente alla tutela degli eventi lesivi accaduti a rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali o di unità produttiva, territoriali e di sito produttivo (articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81) in occasione dell’esercizio delle loro attribuzioni.
Trattandosi di figure necessarie nell’ambito del sistema di gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro, l’attività esercitata dai rappresentanti dei lavoratori della sicurezza è assimilabile all’attività lavorativa in quanto mira al conseguimento degli interessi di entrambe le parti del rapporto di lavoro svolgendo attività di supporto al datore di lavoro nella promozione degli interventi atti a garantire la salute e sicurezza nell’ambito dell’azienda.
Pertanto, per quanto riguarda l’obbligo assicurativo, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è sempre assicurato contro gli infortuni e le malattie professionali, con oneri a carico del datore di lavoro, ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti per l’assicurazione obbligatoria di tutti i lavoratori.
Per consultare la circolare, clicca su: https://www.inail.it/cs/internet/docs/alg-circolare-n-23-del-1-giugno-2023.pdf