Con sentenza n. 17752 del 29 luglio 2010, la Suprema Corte ha ribadito che, ai fini del riconoscimento dell’infortunio in itinere, è necessario che l’uso del mezzo proprio sia strettamente necessario, cioè senza una alternativa reale di mezzi pubblici. Nel caso di specie, la Corte è sembrata particolarmente intransigente, negando il risarcimento ad un lavoratore che utilizzava il motorino, posto che il pullman di linea ci metteva molto tempo in piè; secondo i giudici di legittimità, infatti, la pur legittima esigenza di contemperare il lavoro con le esigenze familiari non avrebbe “carattere solidaristico a carico della collettività”.